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Crediti d’imposta energia maturati nel 2022: approvato il “modello di comunicazione”

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023

20/02/2023 da Ufficio stampa

In relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici nel corso del 2022, la legge n. 6/2023 “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” ha previsto per i soggetti beneficiari del credito energia l’obbligo di inviare - direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni - una comunicazione entro e non oltre il 16 marzo 2023.

Con provvedimento del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il predetto “modello di comunicazione” (allegato) e fissato i termini per l’invio (16 febbraio 2023 -16 marzo 2023).

Si ricorda che il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023. 

L’invio della comunicazione deve avvenire per mezzo dei canali telematici dell’Agenzia, oppure attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Ad avvenuto invio della comunicazione il sistema rilascerà una ricevuta di presa in carico  ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.

L’invio della comunicazione non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato.

I crediti d’imposta (luce e gas), oggetto della predetta comunicazione, sono i seguenti:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022.

I predetti bonus dovranno essere utilizzati entro il 30 settembre 2023. Per la fruizione in compensazione l’Agenzia ha già istituito i relativi codici tributo .

Per maggiori dettagli è possibile consultare la documentazione allegata. 

Modello di comunicazione
Istruzioni

Informazioni
Ufficio legislativo (dott. Alberto Pontalti - tel. 0461/880325)