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Crediti d’imposta per energia elettrica e gas naturale i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

12/12/2022 da Ufficio stampa

Con la circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre, prorogati dall’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), dall’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e dall’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater).

Nel documento di prassi, inoltre, sono contenute le risposte a taluni quesiti specifici in merito all’ambito applicativo delle anzidette misure.

Si illustrano i principali aspetti chiariti, a cui seguono le risposte alle fattispecie trattate.

Crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022

Con riferimento alla proroga disposta dall’articolo 6 del decreto Aiuti-bis relativamente al terzo trimestre 2022 viene chiarito, sotto l’ambito soggettivo che beneficiarie delle agevolazioni in esame sono le “imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste. In proposito, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.

Si ritiene, inoltre, che in assenza di un’espressa esclusione normativa, possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o priva a) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale.

In particolare, con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

Calcolo semplificato relativo ai crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “non energivore” e di quelle “non gasivore”

Con riferimento ai crediti d’imposta per le non energivore, riconosciuti in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW per il quarto trimestre 2022 e 16,5 kW per il terzo trimestre 2022, viene precisa che la potenza disponibile normativamente prevista corrisponde a una potenza contrattuale pari, rispettivamente, a 4 kW e 15 kW.

La circolare, inoltre, chiarisce l’ambito applicativo della norma introduttiva del calcolo semplificato dei crediti d’imposta, spettante per il secondo, terzo e quarto trimestre dell’anno 2022, che può essere chiesto al venditore laddove l’impresa si sia rifornita dal medesimo soggetto in tutti i trimestri di riferimento. Il documento di prassi ha precisato, inoltre, che resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Infine viene evidenziato che, qualora le imprese (con utenze collocate in Italia a esse intestate) optino per il piano di rateizzazione di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto Aiuti-quater, non potranno fruire dei crediti di imposta riconosciuti alle stesse per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e previsti, rispettivamente, dall’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e dall’articolo 1 del decreto Aiuti-quater.

 

 

Risposte a quesiti

Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile

D: Si chiede di chiarire quale sia il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d’imposta sopra indicati, qualora sia concesso in locazione un immobile e le relative spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute, nel trimestre del 2022 per il quale spetterebbero gli anzidetti crediti, dall’impresa conduttrice dell’immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

R: Si precisa, in ordine al solo beneficio fiscale in argomento, che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Ciò in conformità con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d’imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica «effettivamente utilizzata», nonché dei maggiori oneri «effettivamente sostenuti» per l’acquisto di gas naturale. I requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio di cui trattasi vanno verificati, in tal caso, in capo al conduttore. Si precisa che, al fine della fruizione dei crediti d’imposta in argomento, il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo. Si evidenzia che, in mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato illustrata. Si ricorda, inoltre, che, ai fini della disciplina dei settori dell’energia elettrica e del gas, l’utente finale della fornitura è il titolare del POD/PDR attraverso il quale avviene il consumo, rispettivamente, dell’energia elettrica o del gas naturale. L’eventuale disallineamento tra la titolarità dell’utenza e il consumo effettivo dell’energia o del gas, riscontrabile nel caso in cui il conduttore di un immobile non effettui la voltura della relativa utenza, può precludere l’applicazione delle tutele e delle agevolazioni previste dalla normativa di settore, incluse le agevolazioni extrafiscali per le imprese energivore e gasivore, per fruire delle quali la titolarità del POD/PDR è condizione essenziale. Tali ulteriori e diversi benefici saranno, quindi, fruibili, nella fattispecie in esame, solo laddove venga effettuata la voltura dell’utenza.

Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 nel caso in cui l’unico contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa “non energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione.

D: Si chiede di chiarire, con riferimento all’ipotesi illustrata nel precedente quesito, se il credito d’imposta per l’energia elettrica acquistata nel terzo trimestre 24 del 2022 possa teoricamente spettare a un’impresa “non energivora” alla quale siano riferibili più POD, laddove l’unico POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW sia installato nell’immobile dalla stessa detenuto in locazione.

R: Si ritiene che il credito d’imposta riconosciuto per l’energia elettrica consumata possa spettare al conduttore dell’immobile nel quale sia installato il POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW, ancorché questi non sia intestatario della relativa utenza, laddove si verifichino le condizioni descritte nella risposta al quesito di cui al precedente paragrafo

Non rileva, a tal fine, che gli unici POD del quale il conduttore sia titolare abbiano potenza inferiore a 16,5 kW, atteso che il POD di potenza superiore all’anzidetto limite è comunque riferibile, in base a quanto sopra detto, al conduttore stesso, che ne sostenga effettivamente gli oneri, in virtù del riaddebito analitico delle spese. In tal caso, essendo necessario verificare in capo al conduttore la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, ai fini del calcolo della media di riferimento devono, quindi, essere considerati i dati relativi a tutti i POD allo stesso ricollegabili.

Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai fini dell’accesso al credito d’imposta energia elettrica per un’impresa non intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento del 2019

D: Si chiede di precisare se un’impresa conduttrice di un immobile, nel quale esercita l’attività in forza di un contratto di locazione, possa accedere al beneficio fiscale in esame anche nel caso in cui, nel trimestre di riferimento del 2019, non fosse intestataria delle fatture, in quanto, nella predetta annualità, il locatore risultava essere titolare dell’utenza, con riaddebito analitico delle spese relative a detta utenza.

R: Nel caso di specie, si ritiene che possa accedere al beneficio in esame l’impresa conduttrice dell’immobile, la quale non sia intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento dell’anno 2019, a condizione che i costi medi (per kWh), calcolati sulla base del trimestre di riferimento del 2022 (al netto di imposte e sussidi), abbiano subìto un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019. Si precisa, ad ogni modo, che il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica deve essere documentato dall’impresa che usufruisca del credito d’imposta, con riferimento all’anzidetto periodo del 2019, secondo quanto già precisato nella risposta al quesito 5.1.

Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella richiesta dalla norma nei trimestri rilevanti per la verifica dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica per le imprese “non energivore”

D: Si chiede di precisare se possano accedere al credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese “non energivore” anche coloro che, nei trimestri di riferimento del 2019 e del 2022 posti a confronto ai fini della verifica dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica, non siano dotati di contatore di potenza pari o superiore a quella indicata dalla legge.

R: Con riferimento alla richiesta in esame, tenuto conto della formulazione letterale della norma, si ritiene che il possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) in base al periodo considerato (ossia di potenza impegnata rispettivamente pari a 15 kW o 4 kW circa) non sia necessario anche nei trimestri del 2019 e del 2022 di 26 riferimento per la verifica dell’incremento del costo del 30 per cento della componente energia. Detta condizione, infatti, è richiesta, quale requisito di accesso al beneficio fiscale in esame, esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d’imposta.

Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla rete pubblica

D: Si chiede di specificare se, anche per le imprese “non energivore”, sia possibile agevolare gli acquisti di energia elettrica che avvengono senza il ricorso ad una rete pubblica.

R: Si richiama, al riguardo, la circolare n. 25/E del 2022, con la quale, al paragrafo 3.3, si è precisato che ai fini della determinazione e della spettanza del credito d’imposta “la norma (…) non prevede che la vendita di energia elettrica debba essere effettuata attraverso la rete pubblica. Si ritiene, pertanto, che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un’impresa “energivora” non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica”. Si è dell’avviso che la risposta fornita in circolare, pur riferendosi alle imprese “energivore”, sia estendibile al beneficio fiscale previsto in favore delle imprese “non energivore”, al ricorrere dei presupposti di legge.

Nozione di “componente energia”

D: Si chiede di chiarire se la spesa sostenuta per la CO2 (costi del meccanismo EU ETS - Emission Trading System - in ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE), riferita a un determinato periodo e a uno specifico volume di energia elettrica, quando esposta separatamente in fattura, vada conteggiata nella componente energia per il calcolo dell’effettivo credito d’imposta.

R: La spesa sostenuta per la CO2 riferita all’energia elettrica effettivamente consumata nel trimestre di riferimento è da considerarsi parte della componente energia, anche se è riportata in una voce separata della medesima fattura, nell’ambito di un contratto di fornitura, e non è inglobata nel prezzo specifico della stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito d’imposta sia nel calcolo dell’effettivo credito spettante.

Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019

D: Si chiede quale sia il criterio applicabile per il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica nelle fattispecie di seguito indicate, caratterizzate dall’assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019 (nell’esempio, primo trimestre 2019), ancorché non si tratti di un’impresa neocostituita: - impresa costituita al 1° gennaio 2019, ma che si è dotata di utenza elettrica nel trimestre successivo; - impresa costituita al 1° gennaio 2019 e dotata di utenza elettrica nel primo trimestre 2019, ma inattiva dal punto di vista produttivo e comunque con consumi nulli (pari a zero) con riferimento a detto primo trimestre 2019.

R: Con riferimento alle ipotesi sopra menzionate, si ritiene che possa trovare 28 applicazione quanto già sostenuto nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 3.1, relativamente alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019. Nel documento di prassi, al riguardo, è stato affermato che: “in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

  •  valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh17;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh”.

Analogo ragionamento, ovviamente, andrà svolto per le imprese che si trovino nella stessa situazione sopra descritta, ma in relazione a uno degli altri trimestri del 2019, effettuando il raffronto con il costo medio del trimestre di riferimento.

POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’incremento del costo della componente energetica

D: Si chiede di chiarire se l’incremento di costo fra i trimestri di riferimento (2019-2022) debba essere determinato prendendo in considerazione i soli POD utilizzati dall’impresa in entrambi i trimestri o anche quelli utilizzati in uno solo dei trimestri di riferimento.

R: Al riguardo si precisa che, ai fini del calcolo dell’incremento di costo fra i trimestri di riferimento (2019-2022), deve tenersi conto di tutti gli acquisti di energia elettrica complessivamente effettuati in ciascuno dei periodi. L’impresa, quindi, deve considerare la fornitura di energia elettrica relativa 29 a tutti i POD utilizzati nei trimestri di riferimento, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano in dotazione dell’impresa in entrambi i trimestri o solo in uno di essi.

Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture riportanti i consumi relativi a trimestri differenti

D: Si chiede di sapere quali siano le corrette modalità di calcolo del credito d’imposta, nel caso in cui la fattura di dettaglio relativa al mese di giugno (secondo trimestre 2022) comprenda anche i consumi di competenza del mese successivo (rientrante, pertanto, nel terzo trimestre 2022).

R: Nel caso in cui la fattura di dettaglio con competenza giugno indichi unitariamente la materia (energia elettrica o gas naturale) consumata anche nel mese successivo, ad esempio, dal 1° giugno al 15 luglio 2022, il contribuente è tenuto a dividere il totale della spesa sostenuta per i giorni di riferimento (ossia, nel caso di specie, per 45) e moltiplicarlo per i giorni di giugno (ossia per 30); ciò al fine di ottenere il dettaglio della spesa sostenuta con riferimento al mese di giugno, utile per il calcolo del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2022, separatamente dall’importo spettante per il trimestre successivo.

Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas naturale liquido)

D: Si chiede se acceda al beneficio fiscale riconosciuto in relazione ai consumi di gas naturale l’impresa che effettui l’acquisto di GNL (gas naturale liquido).

R: Le norme che disciplinano il credito d’imposta in esame in favore delle imprese “gasivore” e “non gasivore” prevedono che l’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di «gas naturale» (senza ulteriori specifiche rispetto alla tipologia di gas). In considerazione di ciò si ritiene, pertanto, che l’impresa che acquisti GNL possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta riconosciuto sia in favore delle imprese “gasivore”, sia in favore di quelle “non gasivore”, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GPL (gas di petrolio liquefatto)

D: Si chiede se possa accedere al beneficio fiscale previsto per l’acquisto di gas naturale l’impresa che effettui l’acquisto di gas di petrolio liquefatto (GPL).

R: Le norme che disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese “gasivore” e “non gasivore” prevedono, sotto il profilo oggettivo, che l’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di «gas naturale». In considerazione di ciò, si ritiene che l’impresa che acquisti GPL non possa usufruire dell’agevolazione in esame, atteso che il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta in oggetto.

Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas per uso autotrasporto

D: Si chiede se il credito d’imposta per l’acquisto di gas per uso autotrasporto, riconosciuto in favore delle imprese “gasivore” (cfr. circolare n. 20/E del 2022, paragrafo 2.2), spetti anche alle imprese “non gasivore”.

R: Con la circolare sopra menzionata è stato precisato che «Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un “uso energetico” del gas stesso (…)». Si ritiene che la precisazione fornita con la citata circolare, seppure richiamata nel paragrafo relativo alle imprese “gasivore”, possa trovare applicazione anche in favore delle imprese “non gasivore”, le quali, pertanto, possono anch’esse – ricorrendone i presupposti – usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi.

Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria

D: Si chiede di precisare se un’impresa possa beneficiare dei relativi crediti d’imposta, laddove detenga in locazione un immobile a uso foresteria e sia titolare delle relative utenze, sostenendo i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

R: Si ritiene che nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria i benefici in esame possano essere usufruiti dall’impresa conduttrice, ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa, nel caso in cui i relativi costi per l’acquisto della componente energetica e gas ineriscano all’attività di impresa e siano rimasti definitivamente in carico alla stessa, senza che quest’ultima abbia 32 addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore dell’immobile.

Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento

D: Una società che produce energia elettrica e termica dall’impianto di teleriscaldamento di sua proprietà mediante la combustione di gas metano, contabilizzato tramite contatore “dedicato”, chiede se la sua attività di gestione di una centrale di teleriscaldamento – che comporta la duplice produzione di energia elettrica e di acqua calda ai fini dell’alimentazione della rete sotterranea di teleriscaldamento – costituisca causa ostativa al riconoscimento del credito d’imposta per le imprese cosiddette “non gasivore”.

R: La disciplina in argomento prevede che l’acquisto di gas naturale agevolabile si riferisca al gas consumato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici». È quindi necessario, per quanto attiene al gas naturale per l’alimentazione della centrale termica di teleriscaldamento, individuare la quota parte dello stesso utilizzata «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici». In caso di cogenerazione, per distinguere, ai nostri fini, i quantitativi di gas naturale utilizzati per produrre energia elettrica (riconducibile all’uso termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre energia di diverso tipo (riconducibile agli usi energetici diversi da quelli termoelettrici), si ritiene che possa trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall’articolo 21, comma 9-ter, lettera b), del “Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (c.d. Testo unico delle accise - TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che, in caso di generazione combinata di energia elettrica 33 e calore utile, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh28 . Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici», oggetto di agevolazione, al ricorrere degli altri requisiti.

Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche

D: Una società sportiva dilettantistica (di seguito, SSD) costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro – che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore” – chiede se possa beneficiare dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.

R: Come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine “imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste. Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese commerciali. Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse – che induce a qualificarle come imprese commerciali – al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta.

 

Informazione
Per gli aspetti fiscali: Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600)
Per gli aspetti giuridici: Ufficio legislativo (tel. 0461/880111)