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Credito d’imposta energia e gas naturale

Principali chiarimenti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E

11/01/2023 da Ufficio stampa

1) CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE CHE UTILIZZANO IL GPL (gas di petrolio liquefatto) 

All’Agenzia delle entrate è stato chiesto se può accedere al beneficio fiscale previsto per l’acquisto di gas naturale, l’impresa che acquista gas di petrolio liquefatto (GPL).

La risposta dell’Agenzia è stata negativa, partendo dalla considerazione che, il credito d’imposta spetta solo per l’acquisto di «gas naturale». In considerazione di ciò, è stato affermato che l’impresa che acquisti GPL non possa usufruire dell’agevolazione in esame, atteso che il GPL non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta.

2) CREDITO D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ACQUISTATI ED UTILIZZATI PER UN IMMOBILE DESTINATO AD USO FORESTERIA

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che un’impresa può beneficiare dei relativi crediti d’imposta in esame, laddove detenga in locazione un immobile a uso foresteria e sia titolare delle relative utenze, sostenendo i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

Nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria, i benefici in esame possono essere usufruiti dall’impresa conduttrice ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa, a  condizione che i costi per l’acquisto della componente energetica e gas ineriscano all’attività di impresa e siano rimasti definitivamente a carico alla stessa senza che quest’ultima abbia addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore dell’immobile.

3) CREDITO IMPOSTA ENERGIA IMMOBILE DETENUTO IN LOCAZIONE

La circolare 36/E ha riconosciuto che i crediti d’imposta possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), a condizione che ne sostenga la spesa attraverso un riaddebito analitico pur non essendo titolare delle relative utenze.

Affinchè il soggetto conduttore possa beneficiare dei bonus in esame sono necessari i seguenti documenti probatori:

  • copia delle fatture di acquisto di energia elettrica ovvero del gas (intestate al locatore);
  • fatture di riaddebito dei costi emesse dal locatore;
  • contratto di locazione dell’immobile o altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile;

documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

4) CREDITI D’IMPOSTA E COMUNICAZIONE DEL FORNITORE

Per i consumi relativi al quarto trimestre 2022, i fornitori del servizio dovranno inviare alle imprese la comunicazione con i dati relativi al calcolo dei crediti d’imposta contro il caro energia e gas entro il 29 gennaio 2023 per i consumi di ottobre e novembre 2022 ed entro il 1° marzo 2023 per i consumi di dicembre 2022. A stabilirlo è, oltre alla legge, anche l’autorità per la regolazione di energia e ambienti (ARERA).

La comunicazione di cui trattasi deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta contro il caro energia. Si riportano le relative scadenze. 

Comunicazione calcolo semplificato in favore di imprese non energivore e non gasivore

Periodo consumi: Ottobre e novembre 2022
Scadenza comunicazione: 29 gennaio 2023

Periodo consumi: Dicembre 2022
Scadenza comunicazione:1° marzo 2023

Preme evidenziare che i venditori di energia e gas sono tenuti alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti.

N.B: si evidenzia che DOLOMITI ENERGIA invita automaticamente tale comunicazione ai propri clienti, a prescindere dalla presentazione di un’apposita istanza

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).