L’articolo 22 del D.L. 21 marzo 2022 ha introdotto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50%dell’importo versato per la seconda rata dell’IMIS per l’anno 2021. Per espressa previsione normativa il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.
Aspetto oggettivo: per beneficiare del contributo è necessario che:
Riduzione del fatturato: è previsto che i gestori dell’attività abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Aspetto soggettivo: possono fruire del credito in questione:
Utilizzazione del credito d’imposta: per beneficiare del bonus è necessario presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2023. Entro 5 giorni dalla presentazione viene rilasciata una ricevuta, visibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presa in carico o lo scarto della stessa. Successivamente entro 10 giorni una seconda ricevuta comunicherà ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (che deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche) a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con la quale viene riconosciuto ai richiedenti il credito.
Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).