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Credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda per le imprese del turismo

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022

05/07/2022 da Ufficio stampa

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Direttoriale del 30 giugno 2022, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (decreto Sostegni ter).

Soggetti beneficiari

  • ll credito d’imposta locazioni di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Condizione per beneficiare del credito di imposta

  • aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Limiti temporali applicativi

  • L’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

Termini per presentare l’autodichiarazione

  • dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.
  • dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:
    1. solo per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione; 
    2. per coloro che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore. 

Negli stessi periodi sarà possibile: 

  • inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa; 
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ricevuta di invio delle domande, rigetto, diniego o accettazione del credito di imposta.

Dove viene inviata la ricevuta ? 
Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate viene inviata la ricevuta relativa alle autodichiarazioni.

Entro quanto?

  • entro 5 giorni dall’invio dell’autodichiarazione comparirà la prima ricevuta di presa in carico della stessa o il rigetto della domanda con le relative motivazioni.
  • entro 10 giorni dalla presentazione dell’autodichiarazione viene rilasciata la seconda ricevuta contenente il riconoscimento o il diniego del credito di imposta.

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600)