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Credito imposta investimenti: indicazioni estremi normativi nel D.D.T.

31/05/2022 da Ufficio stampa

La legge di bilancio 2021 ha previsto la spettanza di un credito d'imposta nel caso di investimenti in beni strumentali nuovi. Il bonus fiscale spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a patto che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.  

L’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020 stabilisce che coloro che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni che prevedono l’agevolazione”.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 270 del 18 maggio 2022 ha affermato che, il richiamo alle disposizioni agevolative deve comparire anche sui documenti di trasporto (oltre che sulle fatture). Al contrario, non è necessario, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione nel presupposto che il verbale di collaudo o interconnessione riguardi univocamente i beni oggetto di investimento.

In tale sede, l’Agenzia conferma che la regolarizzazione dei documenti emessi, senza i suddetti riferimenti normativi, può essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo.

N.B; purtroppo tale precisazione dell’Agenzia, troppo formale, obbliga i beneficiari a recuperare la documentazione pregressa per procedere alla relativa integrazione.

In passato l’Agenzia delle Entrate, ha previsto che la regolarizzazione di eventuali omissioni, poteva avvenire alternativamente mediante apposizione della dicitura manualmente oppure mediante utilizzo di un apposito timbro, sulle fatture (sia di saldo che di acconto) originali ricevute in modalità cartacea o sulla stampa in formato cartaceo delle fatture elettroniche ovvero integrazione elettronica da unire all'originale, da trasmettere allo SDI e successivamente da conservare insieme al file originale.

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).