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Dal 6 dicembre al via il cosiddetto "Green Pass rafforzato"

Nuove disposizioni urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economico e sociali accesso alle attività culturali, sportive e ricreative

02/12/2021 da Ufficio stampa

Il 29 novembre è entrato in vigore il decreto legge 26 novembre 2021 n.172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, con il quale sono state introdotte nuove misure volte a contenere la “quarta ondata” del Covid.

In particolare il provvedimento ha introdotto nuove regole in materia di:

 - obbligo vaccinale e terza dose; 

- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 

- istituzione del Green Pass “Rafforzato”; 

- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Si illustrano, di seguito, le principali novità di interesse per le imprese associate e la relativa decorrenza.

 

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (greenpass ordinario) 

Le nuove disposizioni (art. 3) prevedono che,  a decorrere dal 15 dicembre 2021, le certificazioni verdi COVID-19, attesteranno - oltre alla avvenuta guarigione e alla effettuazione di test antigenico rapido o molecolare – sia l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose) sia l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose). 

Viene inoltre ridotta la durata delle certificazioni a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch’essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa. 

La riduzione della durata a nove mesi riguarda altresì le certificazioni verdi rilasciate a seguito dell’avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi al SARS- CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Il periodo di validità di nove mesi decorre in questo caso dall’avvenuta guarigione.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 nell’elencazione dei servizi e attività per accedere ai quali è necessario essere muniti di certificazione verde (art. 4), vengono ricompresi anche: : 

- gli alberghi e le altre strutture ricettive. Pertanto, l’obbligo del green pass viene esteso anche ai clienti di tali strutture – ivi alloggiati – per l’accesso ai servizi di ristorazione interni alle stesse; 

- le piscine, i centri natatori, le palestre, gli sport di squadra, i centri benessere, anche se collocati all'interno di strutture ricettive: per queste strutture l’obbligo di green pass viene esteso anche all’utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. 

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione (greenpass rafforzato)

A decorrere dal 29 novembre è previsto (art. 5), per le zone gialla e arancione, il c.d. “green pass rafforzato” o “super green pass”. Viene infatti stabilito che nelle predette zone la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate (come definite all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ed ai soggetti minori di 12 anni o esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca. 

Il c.d. green pass rafforzato è la certificazione verde rilasciata a seguito di: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19; 

c) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. 

Per i soggetti in possesso di una delle certificazioni sopra indicate (esclusi quindi test antigenico o molecolare con esito negativo), la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e degli  spostamenti avverrà “nel rispetto della disciplina della zona bianca”. A questi soggetti, pertanto, non si applicheranno le limitazioni ordinariamente previste per la zona gialla e arancione, ma soltanto l’obbligo di green pass rafforzato. 

Tali previsioni si applicano anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso. 

Sono esclusi dall’obbligo del green pass rafforzato i soggetti che accedono ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati ed ai servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale, cui rimane possibile accedere con il green pass ordinario.

Ai gestori dei servizi e attività interessati, fino al 5 dicembre 2021, è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo nelle more del previsto aggiornamento dell’app Verifica C-19.

Disposizioni transitorie per il periodo natalizio 

Dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, le disposizioni sul “green pass rafforzato”  (art. 6) si applicano anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni.

Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale.

Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione per l’accesso ai quali dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 sarà necessario esibire il green pass rafforzato. 

In ogni caso continuerà a essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mense e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass ordinario, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.

Controlli e campagne di informazione 

Da ultimo il decreto stabilisce (art. 7)  che, entro il 2 dicembre, il Commissario del Governo adotti un Piano per l’effettuazione costante dei controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al fine che sia assicurato il rispetto del possesso delle certificazioni verdi. 

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Associazione di categoria e all'Ufficio legislativo (tel. 0461/880111)