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Decontribuzione per i contratti di solidarietà

Circolari n. 18 del 22.11.2017 e 19 del 27.11.2017

30/11/2017

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 18 del 22.11.2017 (in allegato) ha fornito chiarimenti rispetto alle modalità operative da seguire per l'accesso alla decontribuzione per coloro che stipulano contratti di solidarietà ai sensi della legge 863/84 nonché del d. lgs. 148/2015.


In particolare, il Decreto Interministeriale n. 2/2017 ha rideterminato i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l'accesso alla decontribuzione introdotta dall'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo n. 510/96, a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.


Per l'anno 2017, l'arco temporale per la presentazione delle domande è individuato tra il 30 novembre ed il 10 dicembre e potrà riguardare quelle aziende che hanno stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre o che hanno fruito di un contratto di solidarietà in corso durante il 2016.
Per gli anni 2018 e segg (comma 5) nell'arco temporale sopra citato (30 novembre - 10 dicembre) sarà possibile presentare le domande per le imprese che avranno stipulato contratti di solidarietà entro il 30 novembre o che avranno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre precedente.

Le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi possono godere di una riduzione del 35% dei contributi dovuti con riferimento ai lavoratori interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.


Per poter accedere al beneficio l'impresa deve presentare istanza utilizzando la modulistica disponibile sul sito del ministero del lavoro e inviarla alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione tramite posta certificata a pena dii inammissibilità della domanda.
La circolare specifica, altresì che il Ministero del lavoro emana il provvedimento di ammissione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda per l'importo massimo dalla stessa indicato e comunque non oltre il limite di spesa di 30 milioni annui.


Le istanze vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e quelle che non rientrano nel limite di spesa annuo stanziato vengono istruite solo in caso di successiva istruttoria in caso di risorse residue.
Infine, il ministero chiarisce che le domande presentate ai sensi della disciplina previgente e non soddisfatte per incapienza di risorse, perdono la loro validità.
Invece,  le istanze presentate, a decorrere dal 2017, vengono accettate esclusivamente sulla base delle risorse relative all'anno di presentazione ed entro il limite di spesa previsto.


Da ultimo, il Ministero del lavoro con circolare n. 19/2017 (in allegato), ad integrazione della circolare sopra descritta, ha fornito ulteriori chiarimenti precisando che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione orario in esso previsto.
Al contrario, in caso siano sottoscritti diversi accordi di solidarietà, dovranno essere presentate distinte domande riferite al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

 

Circolare 18/2017 Circolare 19/2017

 

Informazioni

Ufficio relazioni sindacali e lavoro
Giannina Montaruli 
Tel. 0461/880349 / giannina.montaruli@unione.tn.it