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Decreto Aiuti: focus di approfondimento

Rincari energetici, credito, incentivi, welfare

25/05/2022 da Ufficio stampa

Decreto Aiuti: focus per i rincari energetici

Con il “decreto Aiuti” (DL 17.5.2022 n. 50/2022) il Governo ha rafforzato le  precedenti misure contro il caro energia oggetto del DL 21/22, rivolte alle imprese, tra cui crediti d'imposta. Riportiamo di seguito le misure relative al contenimento del “caro energia" di maggior interesse per il settore.

Incremento del credito d’imposta a favore delle imprese per gli acquisti di energia

  • In particolare, all’art. 2 viene rideterminato il credito previsto all’art. 4 del D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina) a favore delle imprese diverse da quelle “gasivore”. Questo credito è stato portato al 25% (in luogo del 20%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

  • E’ stato altresì rimodulato al 15% (in luogo del 12%) il credito d'imposta  a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al  decreto del  Ministro  dello sviluppo economico 21 dicembre 2017). Anche questo credito è relativo alla spesa per l’acquisto della componente energetica nel secondo trimestre 2022 comprovata mediante le relative fatture d'acquisto e spetta a condizione che il prezzo dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  •  Rimane confermata l’utilizzabilità del credito esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 ed è cedibile, solo per intero e secondo le modalità previste al comma terzo dell’art. 4, ad altri soggetti (istituti di credito e altri intermediari finanziari). Anche questo credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 

Decreto Aiuti - Focus in materia di credito, incentivi

Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (art. 16).

Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, provocate dagli effetti delle misure restrittive adottate in risposta al conflitto ucraino, è stato prevista la possibilità che il Fondo di garanzia PMI possa garantire, fino al 31 dicembre 2022 e previa approvazione della Commissione Europea, i finanziamenti per investimenti o destinati alla copertura dei costi del capitale di esercizio.

La garanzia del Fondo viene elevata al 90 per cento (rispetto all’80% precedentemente fissato) per i finanziamenti relativi agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici. L’importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore a 5 milioni di euro e, anche in questo caso, è individuato sulla base di quanto stabilito nella sezione 2.2 del Quadro temporaneo UE volto a consentire ai Paesi membri una maggiore flessibilità nella concessione di aiuti di Stato per mitigare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino. La garanzia è gratuita per le imprese, localizzate in Italia, che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti, individuati all’allegato I del richiamato Quadro temporaneo emanato dalla Commissione europea in risposta alla crisi per il conflitto ucraino-russo. Vengono escluse le imprese soggette, direttamente o indirettamente, alle sanzioni adottate dall’Unione europea o con rapporti di controllo con persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni stesse. La misura è soggetta alle regole di cumulo individuate dal Quadro temporaneo UE emanato in risposta alla crisi per il conflitto ucraino-russo.

Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21). Viene aumentato, per l’anno 2022, il credito d’imposta per l’acquisto dei beni immateriali inseriti nell’allegato B del Piano Transizione 4.0. La percentuale agevolativa passa dal 20 al 50 per cento. 

Credito d’imposta formazione 4.0 (art. 22)

Sono state innalzate le aliquote del credito di imposta per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il credito di imposta per le piccole imprese sale dal 50 al 70%, mentre quello per le imprese di medie dimensioni passa dal 40 al 50%, purché le attività formative soddisfino i criteri, riferiti ai soggetti erogatori ed alla certificazione delle competenze, che saranno definiti con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Qualora, successivamente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla disposizione in esame, siano avviati progetti di formazione che non soddisfino le condizioni sopra richiamate, per le relative spese sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% per le imprese di piccole dimensioni ed al 35% per le medie imprese.

Decreto Aiuti - Focus in materia di welfare

  1. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31).

Con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 verrà riconosciuta un’indennità una tantum, pari a duecento euro, in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato - nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità - dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 121). L’indennità viene riconosciuta automaticamente dai datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di una delle indennità una tantum previste per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. L’indennità spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro e non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. È stabilito, infine, che - nel mese di luglio 2022 - il credito maturato conseguentemente all’erogazione dell’indennità una tantum sia compensato mediante la denuncia contributiva (decreto-legge n.269/2003, articolo 44, comma 9) che il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps secondo modalità che verranno rese note dallo stesso Istituto.

  1. Indennità una tantum per i lavoratori stagionali (art. 321).

E’ stata altresì concessa un’indennità una tantum - pari a duecento euro - in favore dei lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di uno dei bonus previsti dal Decreto Sostegni (decreto-legge n.41/2021, articolo 10, commi da 1 a 9) e dal Decreto Sostegni bis (decreto-legge n.73/2021, articolo 42), ossia lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, nonché altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19. Tale indennità è erogata automaticamente dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. Con l’articolo in esame, viene inoltre concessa l’erogazione - a domanda - di un’indennità una tantum, pari a duecento euro, a beneficio dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno cinquanta giornate e abbiano un reddito derivante da tali rapporti non superiore a trentacinquemila euro per l’anno 2021.

  1. Indennità una tantum per i lavoratori dello spettacolo (art. 32).

Previa domanda, è riconosciuta l’erogazione di un’indennità una tantum - pari a duecento euro - ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, qualora questi nel 2021 abbiano almeno cinquanta contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a trentacinquemila euro per l’anno 2021. 


Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio legislativo o all'Ufficio relazioni sindacali e lavoro (tel. 0461/880111)