In vigore dal 19 novembre, il Decreto Aiuti Quater contiene disposizioni su varie materie a sostegno delle imprese. Di seguito vengono illustrate le principali misure di maggior interesse per le imprese. Confcommercio Trentino è a disposizione degli associati per approfondire il provvedimento.
Energia | Credito | Fisco | Welfare | Trasporti | Cultura | Disposizioni varie
Energia
Previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022.
Sono estesi pertanto al mese di dicembre 2022, tutti i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’articolo 1 del decreto legge cd Aiuti ter, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Si tratta, in particolare, tanto delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale quanto di quelle non rientranti nella tradizionale definizione di imprese energivore e gasivore. Per queste ultime si ricorda che il credito d’imposta, per il mese di dicembre, è confermato nelle seguenti percentuali:
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Utilizzo dei crediti d’imposta
Tutti i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 30 giugno 2023 (in luogo della precedente scadenza fissata per il 31 marzo 2023).
Non si applicano alla disciplina dei crediti d’imposta i limiti in materia di compensazione e versamenti diretti e quelli di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che imponeva il limite annuale di 250.000 euro).
I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Cessione del credito, utilizzo e obbligo di comunicazione
I crediti riferiti al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 sono utilizzabili dal cessionario entro la data del 30 giugno 2023.
I beneficiari dei crediti d’imposta riferiti al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, debbano inviare all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023 un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
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Misure per l’incremento della produzione di gas naturale
Favorito l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale ai clienti finali industriali a prezzo accessibile così da contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti e alla riduzione delle emissioni di gas, il tutto attraverso misure di semplificazione della vigente normativa.
Proroghe di termini legislativi nel settore del gas naturale
Differito dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 il termine di cessazione del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale.
Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico – Superbonus
Introdotti correttivi alla disciplina del Superbonus edilizio dai termini di fruizione del beneficio alle percentuali di detrazione.
Rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15 mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare).
Il Superbonus si applica, invece, al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ed in particolare nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023.
Confermate le percentuali di detrazione del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.
Gli interventi oggetto di detrazione sono quelli effettuati: dai condomini; dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione - con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (e non più entro il 31 dicembre 2022), a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il reddito di riferimento viene determinato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti dal contribuente - e da altri suoi familiari, come individuati nello stesso articolo 9, comma 1, lettera b) - per un numero di parti, da uno a tre, come stabilite dalla Tabella 1-bis allegata al decreto in esame. Quanto al regime transitorio deve essere evidenziato che la rimodulazione del Superbonus di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), punto 1, non si applica agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022. La rimodulazione del Superbonus di cui al decreto in esame non si applica agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Credito
Rateizzazione delle bollette
Viene concessa la facoltà, alle imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate, di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i consumi energetici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Si precisa che l’adesione al piano di rateizzazione è alternativa, per i periodi corrispondenti (ultimo trimestre dell’anno in corso), alla fruizione dei crediti d'imposta come previsti dal c.d. Decreto Aiuti-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Periodo di riferimento per la rateizzazione bollette
La rateizzazione può essere richiesta solo per gli importi riferiti alla componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzata per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità semplificate che saranno stabilite con decreto del Ministero competente da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Obblighi del fornitore di energia a fronte della richiesta di rateizzazione
Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il fornitore di energia ha l’obbligo di offrire alle imprese richiedenti una proposta di rateizzazione, qualora vi sia l’effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia, nonché in caso di effettivo rilascio, in favore dell’impresa di assicurazione, della garanzia di SACE S.p.A., a copertura dell’eventuale inadempimento da parte delle imprese, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione concessi dal fornitore.
La proposta di rateizzazione deve contenere l’ammontare degli importi dovuti dall’impresa, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato - che non può superare il tasso di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata - le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, l’impresa decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.
Fisco
Riconoscimento ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, un contributo per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti mediante i quali effettuare la predetta memorizzazione e trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Il contributo - introdotto per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle modalità di svolgimento della lotteria degli scontrini - è concesso sotto forma di credito d’imposta, ed è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni apparecchio, entro il limite di spesa, per l’anno 2023, di 80 milioni di euro.
Il beneficio è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dei predetti strumenti, a condizione che il relativo corrispettivo venga pagato con modalità tracciabile.
All’agevolazione in esame non si applica:
Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, verranno definite le modalità attuative e di fruizione del credito d’imposta.
Esenzioni in materia di imposte
Estesa l’esenzione dall’imposta di bollo alle domande di contributi, comunque denominati, destinati in favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali, oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.
Disposizioni in materia di sport
Proroga, dal 16 dicembre 2022 al 22 dicembre 2022, il termine entro cui effettuare i versamenti tributari e contributivi sospesi, da ultimo, al 30 novembre 2022, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Welfare
Fringe benefit
Innalzato il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito, ricomprendendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La norma in esame dispone, infatti, per l’anno d’imposta 2022, l’ulteriore l’incremento da euro 600 ad euro 3.000 di detto limite di esenzione dei beni, servizi e somme per le utenze sopra richiamate. Il superamento del tetto di euro 3.000, comporta che gli stessi siano assoggettati a tassazione per l’intero importo.
Trasporti
Accisa e imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
Prorogati fino al prossimo 31 dicembre 2022, le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, attualmente in vigore, nonché l’applicazione dell’aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale-Metano impiegato per autotrazione.
Continueranno a trovare applicazione, pertanto, le seguenti aliquote d’accisa:
Si conferma, inoltre, che per il periodo decorrente dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, non trova applicazione l’aliquota di accisa del gasolio commerciale, usato come carburante attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.
Gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere, entro il 13 gennaio 2023, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data del 31 dicembre 2022. Tale comunicazione non sarà dovuta nel caso di ulteriore proroga delle riduzioni temporanee di accise e IVA, oltre la data del 31 dicembre 2022.
In caso di mancata comunicazione ovvero di invio di dati incompleti o non veritieri, troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.
Autotrasporto
Per il contenimento degli effetti dell’aumento del prezzo dei carburanti sulle imprese di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate viene stabilito che i contributi a valere sull’autorizzazione di spesa 85 milioni di euro per il 2022, potranno essere erogati esclusivamente in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia. Viene, infine, precisato che le misure contro il caro carburanti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Cultura
Esenzioni in materia di imposta municipale propria per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale esenzione, relativamente alla seconda rata dell’imposta per l’anno 2022, viene applicata nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) relativo all’applicazione degli aiuti in “de minimis”.
Disposizioni varie
Procedure di affidamento di lavori
Vengono introdotte ulteriori semplificazioni in materia di affidamento di lavori pubblici.
Per l’avvio delle opere indifferibili la possibilità di assegnare, a determinate condizioni, contributi per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari per l’affidamento delle opere pubbliche, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, che provvederanno entro il 31 dicembre del corrente anno all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori.
Norme in materia di affidamento di appalti pubblici
Sospensione, a titolo sperimentale fino al 30 giugno 2023, dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di avvalersi di centrali di committenza o soggetti aggregatori in caso di affidamento diretto di lavori o acquisizione di forniture e servizi.
Questa sospensione, tuttavia, non si applica alle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC, per le quali i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori.
L’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori, sia attraverso centrali di committenza che attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di provincia, permane e si applica alle procedure il cui importo è pari o superiore a 150 mila euro per i lavori e a 139 mila euro per forniture e servizi.
Informazioni
Per maggiori informazioni è possibile contattare la propria segreteria associativa, l'Ufficio legislativo o l'Ufficio relazioni sindacali e lavoro (tel. 0461/880111).