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Decreto "Festività": che cosa cambia

Ecco le novità contenute nel provvedimento pubblicato il giorno di Natale

27/12/2021 da Ufficio stampa

In data 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, relativo alla “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

In particolare il provvedimento ha introdotto nuove regole in materia di:

1. Stato di emergenza nazionale

In considerazione della diffusione di nuovi agenti virali da COVID-19, è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale.

2. Contenimento e contrasto della diffusione del virus da COVID-19.

In conseguenza della proroga dello stato di emergenza, sono differite al 31 marzo 2022 tutte le misure dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale o su parti di esso.

3. Durata delle certificazioni verdi Covid-19

A decorrere dal 1° febbraio 2022, viene ridotta la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesi, a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesi, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall'avvenuta guarigione.

4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, viene sancito l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca.

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2:

  • per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. Per il medesimo periodo di tempo, nei suddetti luoghi, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio;
  • per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; per accedere a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale;
  • per accedere ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.  

5. Consumo di cibi e bevande

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd. green pass rafforzato nonché ai soggetti in possesso delle certificazioni rilasciate a seguito di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

6. Eventi di massa o di feste all’aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati 

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022:

- sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto;

- sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

7. Estensione green pass rafforzato 

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica l’accesso a:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
  •  centri termali, salvo che per gli accessi per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • sale gioco e scommesse, bingo e casinò.

8. Estensione obbligo green pass ai corsi di formazione privati 

Sono aggiunti all’elenco di attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass, i corsi di formazione privati se svolti in presenza.

9. Impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato

La disposizione estende fino al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass base) per accedere ai luoghi di lavoro.

Si ricorda che la finalità del provvedimento è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.

Il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Alla luce dell’estensione temporale di cui sopra, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Viene prorogata, altresì, la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass. A tali imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

10. Proroga green pass rafforzato

Fino al 31 marzo 2022, le disposizioni sul “green pass rafforzato” si applicheranno – a seguito della proroga dei termini - anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni. 

Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale.

Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione, ma continuerà a essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mense e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass base, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.

11. Controlli per gli ingressi sul territorio nazionale 

Per contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2, si prevede che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF- SASN) del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari ai viaggiatori in ingresso sul territorio nazionale. I viaggiatori che risulteranno positivi al test saranno sottoposti ad isolamento fiduciario di 10 giorni nei “Covid Hotel”, previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente, ai fini della necessaria sorveglianza sanitaria.

12. Proroga disposizioni decreto “Cura Italia”

Vengono prorogate al 31 marzo 2022 varie disposizioni contenute nel decreto Cura Italia, tra le quali si evidenzia quale di interesse per il settore:

- art. 73, che consente agli organi collegiali degli enti locali e degli enti pubblici nazionali, nonché degli enti ed organismi del sistema camerale, delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi la possibilità di svolgere le sedute in video conferenza.

13. Lavoro agile cd. “semplificato”

Il decreto proroga il regime di smart working “semplificato” ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro di poter attivare lo strumento con un atto unilaterale, senza la necessità di dover sottoscrivere un accordo individuale con il lavoratore e relativo singolo invio telematico.

Conseguentemente, sono prorogate le modalità operative poste in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale modalità, che consente il caricamento, con un unico flusso telematico, di comunicazioni di attivazione dello smart working relative a più lavoratori.

14. Prestazione lavorativa dei “soggetti fragili”

Viene prorogato fino alla data di adozione del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022 la possibilità di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori cd. fragili, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Con il decreto interministeriale, a firma del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

15. Congedi parentali

Viene altresì esteso fino al 31 marzo 2022 la possibilità di fruizione dei congedi parentali per i genitori con figli in quarantena a causa Covid. Si ricorda pertanto che viene riconosciuto, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 marzo 2022.

Tali congedi vengono retribuiti al 50 per cento per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione. Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. 

La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia retroattiva, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Allegato - Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221


Decreto