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Decreto lavoro convertito in legge

Le principali novità per le imprese

07/07/2023 da Ufficio stampa

La legge n. 85/2023 – legge di conversione in legge del Decreto Lavoro – è stata pubblicata in Gazzetta Uffciale il 3 luglio 2023.

Le principali conferme e novità previste dalla legge di conversione:

Contratti a termine

La normativa conferma quanto previsto nel decreto lavoro rispetto ai contratti a termine.

Per i contratti a tempo determinato con durata oltre i 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, vengono ammesse le seguenti causali:

  • Causali previste dai CCNL, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  • Causali dettate da esigenze economiche - organizzative delle imprese, rintracciate dalle parti in mancanza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni;
  • Sostituzione di lavoratori assenti

Taglio del cuneo fiscale

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 confermata l’applicazione dell’ incremento del taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di bilancio 2023, per i redditi fino a 25.000 euro passa dal 3% al 7%, mentre per i redditi fino a 35.000 euro dal 2% al 6%.

Smartworking

Ripetto a quanto previsto dal decreto lavoro, la legge di conversione prevede la proroga fino al 30 settembre 2023 dello smartworking per i lavoratori fragili e fino al 31 dicembre 2023 per i genitori di figli under 14 anni del settore privato.

Somministrazione e apprendistato

Viene introdotta la novità che riguarda l’esclusione per i contratti a tempo indeterminato in somministrazione del rispetto del rispetto del tetto del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Tale deroga riguarda anche i contratti di apprendistato e altre categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità – lavoratori con trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi – lavoratori svantaggiati).

Reddito di cittadinanza

Dal 1 gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza verrà sostituito dall’Assegno di Inclusione.

Assegno di Inclusione (ADI):  sarà valida solo per le persone “non occupabili”. Tale misura è destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti – relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche – al cui interno si trovano almeno: una persona disabile oppure un minore oppure un ultra 60enne o una persona titolare di invalidità civile. Per ottenere l’ADI occorre possedere un ISEE non superiore a 9.360 euro all’anno, un reddito sotto i 6 mila euro annui (salvo eccezioni) e un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro (esclusa la prima casa, se ha un valore non superiore a 150mila euro). La norma di conversione estende l’assegno alle persone in cura presso i servizi socio-sanitari.

Per i percettori di ADI con figli under 14 saranno tenuti ad accettare un’offerta di lavoro a tempo indeterminato che sia entro gli 80 chilometri oppure raggiungibile in due ore con mezzi di trasporto pubblico.

Turismo

Ai lavoratori del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, viene previsto un “bonus estate” pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e gli straordinari (non concorre alla formazione del reddito) dal 1 giugno al 21 settembre 2023.

Fringe benefit

Viene confermato l’innalzamento della soglia a 3.000 euro esclusivamente per i dipendenti con figli a carico. 

 

Vengono inoltre confermate le disposizioni in materia di:

  • incentivi all’occupazione giovanile 
  • previsioni in materia di prestazioni occasionali nel turismo per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori a tempo indeterminato.
  • Formazione; confermato l’incremento delle risorse per il Fondo Nuove Competenze

Informazioni
Servizimprese - tel. 0461/880349