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Decreto Legge Ucraina

Focus per i rincari energetici

26/03/2022 da Ufficio stampa

Con il “decreto Ucraina” (DL 21.3.2022 n. 21/2022) il Governo ha previsto ulteriori misure contro il caro energia, rivolte sia alle imprese che alle famiglie, tra cui crediti d'imposta, rateizzazioni e bonus sociali.

Riportiamo di seguito le misure relative al contenimento del “caro energia" di maggior interesse per il settore.

 

Contenimento prezzi gasolio e benzina

Sono state rideterminate (art. 1), dal 22.1.2022 al 20 aprile 2022, le aliquote delle accise su benzina e gasolio impiegato come carburante: 

benzina euro 478,40 per 1000 litri;

gasolio euro 367,40 per 1000 litri.

Per i datori di lavoro privati (e solo per l’anno 2022) è stata prevista la possibilità (art. 2) di erogare buoni benzina, nel limite di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente. Questi buoni non concorreranno alla formazione del reddito, anche ai fini contributivi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.

 

Credito d’imposta a favore delle imprese

  • In particolare, all’art. 3 si riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al  decreto del  Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017) un contributo straordinario, sotto  forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa per l’acquisto della componente energetica nel secondo trimestre 2022 comprovata mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta spetta a condizione che il prezzo dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del  31 dicembre 2022 ed è cedibile, solo per intero e secondo le modalità previste al comma terzo dell’art. 3, ad altri soggetti (istituti di credito e altri intermediari finanziari). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 
  • All’art. 4 è stato previsto un ulteriore credito d’imposta per le imprese (diverse da quelle che non hanno un forte consumo di gas naturale ai sensi dell’art. 5 Dl 17/2022) pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Anche questo credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 ed è cedibile, solo per intero e secondo le modalità previste al comma terzo dell’art. 4, ad altri soggetti (istituti di credito e altri intermediari finanziari). Anche questo credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 
  • Viene introdotta (art. 8) anche la facoltà per le imprese di richiedere ai fornitori aventi sede in Italia la rateizzazione delle bollette, per i consumi energetici (energia elettrica e gas) relativamente ai mesi di maggio e giugno 2022, nonché fissato il numero massimo di rate mensili concedibili (non superiore a 24).