Il decreto interviene predisponendo significative misure a sostegno del settore Turismo fortemente penalizzato dalla pandemia.
In particolare oltre all’incremento finanziario per l’anno 2022 del Fondo Unico nazionale del Turismo prevede specifici interventi in materia di lavoro.
L’articolo 7 del Decreto Sostegni ter prevede l’esonero dal versamento del contributo addizionale, fino al 31 marzo 2022, per la cassa integrazione in favore delle imprese del turismo, della ristorazione e delle attività ricreative, rientranti nei Codici Ateco indicati nell’allegato 1 del Decreto stesso.
In particolare:
Inoltre per effetto della riforma degli ammortizzatori sociali, prevista nella Legge di bilancio 2022, in vigore dal 1 gennaio, le imprese potranno beneficiare dell’integrazione salariale per i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio, con un’anzianità minima di 30 giornate.
Si veda la circolare INPS n° 18 d.d. 1/02/2022
Approfondimento - messaggio INPS 606 - Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel Turismo e negli stabilimenti balneari, comprese nel periodo tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022. L’incentivo ha durata pari a quella prevista nel contratto di lavoro stipulato e comunque non superiore a tre mesi.
Tale esonero contributivo viene riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi nel caso detti contratti di lavoro venissero trasformati a tempo indeterminato a far tempo dalla data di conversione.