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Decreto Sostegni Ter: focus lavoro

Sostegni al settore del turismo, cassa integrazione ed esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato o con contratti di lavoro stagionale

31/01/2022 da Ufficio stampa

Misure per il Turismo

Il decreto interviene predisponendo significative misure a sostegno del settore Turismo fortemente penalizzato dalla pandemia.

In particolare oltre all’incremento finanziario per l’anno 2022 del Fondo Unico nazionale del Turismo prevede specifici interventi in materia di lavoro.

Cassa integrazione

L’articolo 7 del Decreto Sostegni ter prevede l’esonero dal versamento del contributo addizionale, fino al 31 marzo 2022,  per la cassa integrazione in favore delle imprese del turismo, della ristorazione e delle attività ricreative, rientranti nei Codici Ateco indicati nell’allegato 1 del Decreto stesso.

In particolare:

  • Turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • Discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • Spettacolo, cinema e audiovisivo sport
  • Attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding. Hotellerie, ristorazione, catering, bar – caffè e gestione di piscine;
  • Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Inoltre per effetto della riforma degli ammortizzatori sociali, prevista nella Legge di bilancio 2022, in vigore dal 1 gennaio, le imprese potranno beneficiare dell’integrazione salariale per i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio, con un’anzianità minima di 30 giornate.

Si veda la circolare INPS n° 18 d.d. 1/02/2022 

Approfondimento - messaggio INPS 606 - Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Ulteriore approfondimento - messaggio INPS 637 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Aspetti contributivi


Esonero contributivo

l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel Turismo e negli stabilimenti balneari, comprese nel periodo tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022. L’incentivo ha durata pari a quella prevista nel contratto di lavoro stipulato e comunque non superiore a tre mesi.

Tale esonero contributivo viene riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi nel caso detti contratti di lavoro venissero trasformati a tempo indeterminato a far tempo dalla data di conversione.