Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Decreto Sostegni Ter: le principali novità per le imprese

Misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

31/01/2022 da Ufficio stampa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 27.01.2022 n. 4, il Governo ha messo in campo ulteriori misure a sostegno dell’impresa e degli operatori economici nonchè al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Riportiamo di seguito le misure di maggior interesse per gli associati.

Art. 1 Misure a sostegno per le attività chiuse (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022.

Tale Fondo è destinato alle misure di aiuto rivolte alle attività esercenti attività d’impresa, arte o professione vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ovvero nello specifico: sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per le predette imprese - che abbiano il domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia - sono sospesi i termini che scadono nel mese di gennaio relativi a:

  • versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • versamenti relativi all’iva.

I versamenti sospesi dovranno essere corrisposti entro il 16.9.2022 senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

Art. 2 Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

È stato istituito per il 2022 un Fondo denominato “per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con uno stanziamento di 200 milioni di euro, finalizzato alla concessione di aiuti - in forma di contributo a fondo perduto - a favore delle imprese identificate secondo precisi codici ATECO, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Per poter beneficiare del contributo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro nonché, al momento di presentazione della domanda:

  • avere sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale; 
  • essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro imprese per una delle attività ricomprese in uno dei codici ATECO sottoriportati;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31.12.2019 secondo la definizione del regolamento europeo 651/2014 (gli aiuti possono comunque essere concessi alle microimprese e piccole imprese che pur essendo in difficoltà alla data del 31.12.2019 non erano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e purchè non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione);
  • non rientrare tra quelle che hanno ricevuto sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma II, lettera d) D.lgs. 231/200.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente l’attività di commercio al dettaglio identificata dai seguenti codici ATECO:

- 47.19 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati); 

- 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati);

- 47.43  (Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati).

   - tutte le attività dei gruppi ATECO:

- 47.5 (Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati);

-  47.6 (Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

- 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);

- 47.72 (Commercio al dettaglio di calzature a articoli in pelle in esercizi specializzati);

- 47.75 (Commercio al dettaglio di cosmetici e articoli di profumeria ed erboristeria in esercizi specializzati);

- 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati);

- 47.77 (Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati);

- 47.78 (Commercio al dettaglio di altri prodotti [esclusi quelli di seconda mano] in esercizi specializzati);

- 47.79(Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi);

- 47.82 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili,abbigliamento e calzature);

- 47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti);

- 47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati).

Il decreto stabilisce che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e B) del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

La domanda di contributo va presentata unicamente in via telematica. I termini e le modalità dell’istanza al Ministero dello Sviluppo economico saranno definite con un successivo provvedimento del Ministro.

Decorso il termine finale per la trasmissione delle istanze, come fissato dal provvedimento del Ministero, le risorse saranno ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al 2019 non superiori a 400.000 euro;

- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro;

Qualora la dotazione finanziaria di 200 milioni di euro non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di agevolazione considerate ammissibili, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse disponibili rispetto alle istanze ammesse, tenendo comunque conto delle diverse fasce percentuali sopra indicate.

In ogni caso l’importo del contributo potrà essere ridotto al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di stato del Temporary Framework. Nel caso in cui il contributo sia riconosciuto dopo il 30.6.2022 (salvo ulteriori proroghe del Temporary) verrà concesso in regime di de minimis.

Art. 3, comma II Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà

Per il 2022 il governo ha stanziato ulteriori 40 milioni di euro, finalizzati ad interventi di aiuto per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO:

  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
  • 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  • 56.21 Fornitura di pasti preparati (Catering per eventi)
  • 56.30 Bar ed altri esercizi simili senza cucina
  • 93.11.2 Gestione di piscine

Sono ammesse al contributo le imprese che hanno subito una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 40% rispetto al 2019.

Ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi si fa riferimento all’art. 85, comma 1, lett. a) e B) del TUIR.

Per le imprese costituite nel corso del 2020, in luogo dei ricavi, la predetta riduzione è relativa all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.   

Art. 3, comma 3 Credito d’imposta per il settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria

Infine si evidenzia che è stata estesa per l’esercizio in corso al 31.12.2021 la misura del credito di imposta prevista nel Decreto Rilancio a favore delle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO:

47.51 (Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati);

47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati)

47.72 (Commercio al dettaglio di calzature a articoli in pelle in esercizi specializzati).

Con tale estensione si riconosce anche alle predette attività un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all’art. 92, comma 1, del TUIR), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino, nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio, devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 250 milioni di euro, a valere sull’annualità 2022, con un incremento dunque, rispetto alla previgente disposizione (limitata all’industria tessile e della moda), di 100 milioni di euro.

Anche il beneficio in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Art. 4 Fondo Unico Nazionale Turismo 

La disposizione, al comma 2, prevede un esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel Turismo e negli stabilimenti balneari, comprese nel periodo tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022. L’incentivo ha durata pari a quella prevista nel contratto di lavoro stipulato e comunque non superiore a tre mesi.

Tale esonero contributivo viene riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi nel caso detti contratti di lavoro venissero trasformati a tempo indeterminato a far tempo dalla data di conversione.

Art. 5 Credito d’imposta per canoni di locazione in favore di imprese turistiche 

E’ stato altresì esteso, in favore delle imprese del settore turistico, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, di cui al decreto Rilancio, con le modalità e le condizioni ivi indicate in quanto compatibili.

Il credito d’imposta è relativo ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022. 

Viene stabilito che il credito d’imposta spetta a condizione che gli stessi soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell'anno 2022, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Per usufruire della nuova agevolazione, gli operatori economici interessati dovranno presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati alle sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della predetta Comunicazione sul Temporary Framework, secondo le modalità che verranno stabilite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima da emanare entro 30 giorni dal 27 gennaio 2022.

Art. 6 Bonus per servizi termali

La norma introduce la possibilità di utilizzare entro il 31 marzo 2022 i buoni per l’acquisto di servizi termali, di cui all’articolo 29-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021.

Art. 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

La disposizione prevede l’esonero dal versamento del contributo addizionale, fino al 31 marzo 2022, per la cassa integrazione in favore delle imprese del turismo, della ristorazione e delle attività ricreative, rientranti nei Codici Ateco indicati nell’allegato 1 del Decreto stesso.

In particolare:

  • Turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • Discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • Spettacolo, cinema e audiovisivo sport
  • Attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding. Hotellerie, ristorazione, catering, bar – caffè e gestione di piscine;
  • Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Inoltre per effetto della riforma degli ammortizzatori sociali, prevista nella Legge di bilancio 2022,in vigore dal 1 gennaio, le imprese potranno beneficiare dell’integrazione salariale per i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio, con un’anzianità minima di 30 giornate.

Si resta in attesa della circolare del Ministero del Lavoro con le indicazioni operative per l’attuazione di tale misura.

Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di sport

Introdotte misure dirette a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati da misure restrittive introdotte con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229 attraverso l’autorizzazione di una spesa per un importo complessivo di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. In particolare viene esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 il credito d'imposta in favore di società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Prevista inoltre per le società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche, l’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi del Covid-19 e di ogni altra spesa sostenuta per i protocolli sanitari. 

Per far fronte alla crisi economica determinata dalle misure restrittive per far fronte all’emergenza da Covid-19, le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” (articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017), possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle Asd maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e con una quota delle risorse, pari al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, alle associazioni e società dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto da adottarsi entro 30 giorni verranno individuate modalità e termini di presentazione delle domande nonchè criteri di ammissione e modalità di erogazione dei contributi.

Art. 14 Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16.5 kW

Con il decreto è stato esteso quanto già disposto dalla legge di bilancio per il 2022 (Cfr. articolo 1, comma 504, legge 30 dicembre 2021, n. 234), al fine di annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema – limitatamente al primo trimestre 2022 – per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Con l’art.14 in commento viene quindi ampliata la portata dell’intervento - stanziando ulteriori 1.200 milioni di euro - per la riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Art. 15 Credito di imposta a favore delle imprese energivore

Con l’introduzione del Decreto del 21/12/2017, è stata abbassata la soglia per definire un’impresa a forte consumo di energia (anche detta impresa energivora) e nello specifico, quale primo requisito, i consumi devono essere maggiori o uguali a 1 GWh/anno (ossia 1.000.000 di chilowattora all’anno)

La disposizione mira al contenimento dei costi di energia elettrica per quelle imprese a forte consumo di energia i cui costi per kWh, escluse imposte ed eventuali sussidi e calcolati su una media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30%  rapportato al medesimo periodo del 2019. Il contributo introdotto sotto forma di credito di imposta è pari al 20% delle spese per l'acquisto e l'effettivo utilizzo della componente energetica nel corso del primo trimestre 2022.

 

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio legislativo (0461/880111)

Allegato

Decreto legge 27.01.2022 n. 4