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Decreto "Taglia prezzi", le novità di rilievo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (c.d. decreto “Taglia Prezzi”).

25/05/2022 da Ufficio stampa

Il 21 maggio scorso è entrata in vigore la legge 20 maggio 2022, n. 51, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Riportiamo di seguito le modificazioni del decreto di maggior interesse per il settore.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

Estensione del periodo di preammortamento per i finanziamenti garantiti di cui all’articolo 13 del “decreto liquidità” (art. 8-bis)

In sede di conversione, è stata modificata la disciplina dei finanziamenti di cui alle lettere m) e p-bis) dell’articolo 13 del cd. decreto liquidità, garantiti dal Fondo di garanzia PMI.  In particolare, viene esteso da 24 mesi ad almeno 30 mesi il periodo di preammortamento previsto per i finanziamenti fino a 30 mila euro (lettera m) del citato articolo 13). Per quanto concerne, invece, i finanziamenti di importo superiore (lettera p-bis dell’articolo 13) per i quali era previsto finora un periodo di preammortamento di massimo 24 mesi, si prevede che tale termine possa essere esteso, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, per un massimo di ulteriori sei mesi, ma solo nel caso in cui il termine iniziale di rimborso del finanziamento decorra a partire dal 1° giugno 2022. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA 

Proroga delle autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi (art. 10-ter)

In sede di conversione, con questa disposizione, il legislatore ha prorogato, fino al 30 settembre 2022, la validità delle autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, già concesse ai sensi del c.d. decreto Ristori e da ultimo estese fino al 30 giugno 2022  dal c.d. decreto Milleproroghe.

Salvo disdetta da parte dell’interessato, tali autorizzazioni - che hanno beneficiato delle semplificazioni in materia edilizia e di beni culturali a favore dei pubblici esercizi - restano quindi valide sino al 30 settembre 2022. La proroga è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la cui gratuità è terminata il 31 marzo 2022.

Resta ferma la facoltà, per gli enti locali, di prevedere la riduzione o l’esenzione dal pagamento del canone unico per le imprese di pubblico esercizio.

Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico (art. 22-quater).

In sede di conversione è stato previsto che dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022 – le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse potranno essere presentate in via telematica con allegata la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP .

E’ stato altresì stabilito che – dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022 – la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, non è subordinata all’autorizzazione per interventi sui beni culturali e all’autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004). Tali allestimenti, inoltre, non sono soggetti al limite temporale massimo del mantenimento in opera, pari a 180 giorni, previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) .

ALTRE MODIFICHE

Bonus carburante ai dipendenti (art. 2).

La disposizione in commento, modificata in sede di conversione, introduce, per l’anno 2022, il c.d. “bonus carburante” in favore dei lavoratori dipendenti. In sede di conversione, è stato previsto che il bonus spetti ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, anziché ai lavoratori dipendenti di aziende private. Di conseguenza, viene disposto che, limitatamente al 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR. Il valore massimo di 200 euro è da intendersi quale somma aggiuntiva rispetto a quella prevista in via ordinaria dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro, entro la quale i beni e servizi prestati dalle aziende ai lavoratori non concorre alla formazione del reddito

Misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (art. 7-quinquies).

In sede di conversione è stato ulteriormente semplificato il processo autorizzatorio per gli impianti fotovoltaici di potenza elevata.

In particolare,è stato previsto che il rilascio di un’autorizzazione di Via statale sia ora necessario  per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 20 MW e oltre, in luogo dei 10 MW prima stabiliti.

Modifica della disciplina relativa alle pratiche commerciali sleali DGLS 198/2021.

E’ stato integrato l’art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 198/2021, che individua i prodotti agricoli e alimentari deperibili ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni sulle pratiche commerciali sleali, considerando tali anche i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5.

Sempre in materia di pratiche commerciali sleali viene introdotta, all'art. 4 del D.Lgs. 198/2021, una nuova disposizione (comma 5-bis), per effetto della quale la disciplina dei termini di pagamento (da effettuare per i prodotti deperibili entro 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto) si applicherà anche ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisicochimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte.

Informazioni
Ufficio legislativo (dott. Alberto Pontalti, tel. 0461/880325)