Il Decreto n. 21/2022 prevede per i datori di lavoro che occupino fino a 15 dipendenti, di cui ai codici Ateco di seguito indicati, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà Salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali (compreso quello di Trento), che abbiano esaurito i limiti di durata massima delle relative prestazioni, la possibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
Le attività che hanno la possibilità di accedere al predetto trattamento sono le seguenti:
Turismo
Ristorazione
Attività ricreative
Alle aziende appartenenti ai codici Ateco sopra indicati non sarà più applicabile l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale previsto dall’art. 7 del Decreto Sostegni ter e relativo allegato 1.
La procedura semplificata sarà applicabile esclusivamente alle istanze di integrazione salariale presentate prima del 31 marzo 2022.
L’importo stanziato a sostegno di questo intervento è pari a 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, pertanto l’Inps al raggiungimento di tale limite di spesa non potrà procedere all’istruttoria di altre domande.
Informazioni
Servizimprese CAF srl, (tel. 0461/880349)