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Definizione agevolata degli avvisi bonari

04/11/2021 da Ufficio stampa

L’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato gli avvisi bonari emessi ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72 emessi a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta:

  • 2017: elaborati fino alla data 31-12-2020, che non sono stati inviati ai contribuenti per effetto di sospensioni normative;
  • 2018: che saranno elaborati fino al 31-12-2021.

Per beneficiarne è necessario:

  • essere titolari di partita IVA al 23  marzo 2021;
  • avere subito nel 2020 una riduzione del  volume d’affari del 30’% rispetto al 2019.

N.B.: è l’Agenzia delle entrate che comunica, assieme all’avviso bonario, la possibilità di avvalersi della definizione.

La definizione agevolata avviene pagando le imposte, relativi interessi e contributi previdenziali, escluse sanzioni e somme aggiuntive.

Considerato che tale definizione è da considerare  un aiuto di stato rientrante nel Temporary framework, i contribuenti che si avvalgono dell’agevolazione, entro il 31 dicembre 2021 dovranno presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita autocertificazione per attestare il rispetto di limiti e condizioni.