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Dichiarazione nutrizionale

Obbligatoria dal 13 dicembre 2016: i chiarimenti ministeriali sulle esenzioni

A decorrere dal 13 dicembre 2016 i prodotti confezionati dovranno obbligatoriamente riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale.
La dichiarazione nutrizionale contiene indicazioni obbligatorie sul valore energetico dell’alimento (kcal o kj) e sulla quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.
La dichiarazione nutrizionale (rif. Notiziario n. 5/2016) non è obbligatoria, tra gli altri, per i prodotti alimentari venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati, ecc.), per gli ortofrutticoli freschi e per

  • i prodotti oggetto di somministrazione per i quali è prevista l’indicazione obbligatoria degli allergeni,
  • i prodotti di gastronomia, pasticceria, gelateria e panetteria venduti sfusi (art. 16, comma 3 D.Lgs. 109/1992) per i quali è prevista l’indicazione obbligatoria di tutti gli ingredienti oltre agli allergeni (tramite il registro ingredienti e allergeni o il cartello unico ingredienti).

I chiarimenti ministeriali
Con una recente circolare dei Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute è stata chiarita la portata della deroga contenuta nell’allegato V del Regolamento n. 1169/2011, relativa agli «alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale». In particolare sono state individuate le fattispecie a cui non si applica l’obbligo, ossia:

 

  • gli alimenti artigianali;
  • gli alimenti ceduti tramite fornitura diretta cioè senza l’intervento di intermediari, da parte del fabbricante di piccole quantità di prodotti, direttamente al consumatore o alle strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale;
  • i produttori e i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite a livello comunitario (meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro);
  • gli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” cioè “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”; la deroga si applica inoltre agli alimenti oggetto di vendita diretta da parte degli spacci aziendali;
  • la vendita al dettaglio ossia all’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale.

Informazioni
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326) e la propria Associazione di categoria.

Tabella di sintesi

 

 

prodotti alimentariobbligo dichiarazione nutrizionale dal 13/12/2016

confezionati (ossia ″preimballati″)SÌ

sfusi (pane, pasticceria, gelati, ecc.)NO

preincartati (ossia imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o per la vendita diretta)NO

somministrati in bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc.NO

artigianali confezionati e venduti direttamente da microimprese* a negozi, bar, ristoranti, mense in ambito locale**NO

venduti direttamente dal produttore al consumatore finale negli spacci aziendali a livello localeNO

artigianali confezionati venduti a grossisti o a imprese che esercitano intermediazione commerciale (es. centrali di acquisto)SÌ


* microimpresa: è definita microimpresa quella che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro.
** ambito locale: territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini (provincia di Trento e province confinanti). È pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in ambito nazionale.