A decorrere dal 13 dicembre 2016 i prodotti confezionati dovranno obbligatoriamente riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale.
La dichiarazione nutrizionale contiene indicazioni obbligatorie sul valore energetico dell’alimento (kcal o kj) e sulla quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.
La dichiarazione nutrizionale (rif. Notiziario n. 5/2016) non è obbligatoria, tra gli altri, per i prodotti alimentari venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati, ecc.), per gli ortofrutticoli freschi e per
I chiarimenti ministeriali
Con una recente circolare dei Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute è stata chiarita la portata della deroga contenuta nell’allegato V del Regolamento n. 1169/2011, relativa agli «alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale». In particolare sono state individuate le fattispecie a cui non si applica l’obbligo, ossia:
Informazioni
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326) e la propria Associazione di categoria.
Tabella di sintesi
prodotti alimentariobbligo dichiarazione nutrizionale dal 13/12/2016
confezionati (ossia ″preimballati″)SÌ
sfusi (pane, pasticceria, gelati, ecc.)NO
preincartati (ossia imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o per la vendita diretta)NO
somministrati in bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc.NO
artigianali confezionati e venduti direttamente da microimprese* a negozi, bar, ristoranti, mense in ambito locale**NO
venduti direttamente dal produttore al consumatore finale negli spacci aziendali a livello localeNO
artigianali confezionati venduti a grossisti o a imprese che esercitano intermediazione commerciale (es. centrali di acquisto)SÌ
* microimpresa: è definita microimpresa quella che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro.
** ambito locale: territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini (provincia di Trento e province confinanti). È pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in ambito nazionale.