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SECONDO DIRITTO

Diffamazione a mezzo web: la responsabilità del portale

Rubrica di informazione giuridica a cura di SLM - Studio Legale Marchionni & Associati

20/07/2017 da Ufficio stampa

Il titolare del sito (Internet Services Provider o ISP) può ritenersi responsabile per omessa o tardiva rimozione di commenti offensivi e denigratori, postati da utenti terzi (così si è pronunciata la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo del giugno 2015 ed in tal senso anche di recente la Cassazione Penale, Sez. V, 27 dicembre con sentenza n. 54946 del 2016). È possibile quindi agire direttamente anche nei confronti del titolare del portale, in sede penale, in sede amministrativa e civile, ed in ogni caso in via cautelare e d’urgenza per ottenere la rimozione della recensione offensiva e denigratoria.

Negli ultimi anni si è diffuso massicciamente il fenomeno delle recensioni riguardanti strutture ricettive, ad esempio ristoranti e alberghi, postate su siti specializzati (Trip Advisor, Booking, Expedia e molti altri), che in determinati casi provocano gravi danni agli esercenti a causa dei loro contenuti denigratori e non veritieri, con l’aggravante che spesso dette recensioni sono postate da utenti non identificabili.

La effettiva possibilità di ottenere tutela contro tale fenomeno trova gravi limiti, in un gran numero di casi, proprio nell’anonimato garantito (contrattualmente) dagli ISP ai propri utenti (autori materiali dei commenti), ai quali è permesso di postare commenti e/o recensioni senza che nemmeno sia preventivamente accertato se questi abbiano effettivamente goduto dei servizi della struttura recensita. Altrettanto spesso, il portale dichiara di ritenersi esonerato da responsabilità in relazione ai contenuti dei commenti di terzi.

In Italia la materia è disciplinata, in attuazione della direttiva 2000/31/CE, dagli artt. 14, 15, 16, e 17 del D.lgs 70/2003, che peraltro ripropongono pedissequamente la direttiva europea, senza introdurre una specifica disciplina che preveda una procedura da seguire in questi casi e che chiarisca quali siano i diritti garantiti a tutela dei soggetti che si ritengano lesi. 

Alla luce di quanto sopra, appare quindi difficile individuare nel nostro ordinamento adeguata risposta univoca alla richiesta di tutela.

La responsabilità del Provider è graduata a seconda dell’attività e dei servizi concretamente forniti, non sempre peraltro facilmente determinabili univocamente. Se il Content Provider (che sceglie e carica i contenuti in rete) è sempre direttamente responsabile, la responsabilità del Caching (che svolge un’attività di memorizzazione temporanea delle informazioni che circolano in rete) e del Hosting Provider (che memorizza stabilmente le informazioni) è da valutare caso per caso, dato che, seppur in genere questi ultimi non trattano le informazioni (ed in tal caso sono da ritenersi esentati da responsabilità ex artt. 15 e 16 del citato D.lgs.), in determinati casi, si potrebbe ritenere il contrario.

L’art. 17 del citato decreto legislativo, pur contenendo una previsione generale di esclusione dall’obbligo di controllo, impone quanto meno agli ISP di informare immediatamente l’autorità giudiziaria o amministrativa, qualora vengano a conoscenza di comportamenti illeciti posti in essere da un utente, e di fornire, solo peraltro se richiesti dalle autorità competenti, le informazioni in loro possesso che consentano di identificare, inibire e prevenire le condotte illecite.

È evidente che, così stando le cose, il soggetto danneggiato, per ottenere tutela, è di fatto costretto ad adire l’autorità giudiziaria, salvo il caso di collaborazione spontanea del Provider in seguito ad una mera diffida stragiudiziale, che peraltro - senza un provvedimento dell’autorità - difficilmente sarà prestata, non esistendo, come si è detto, uno specifico obbligo normativo in tal senso ed a fronte del rischio per il Provider stesso di rendersi inadempiente/responsabile nei confronti dei propri utenti (nei confronti dei quali spesso si obbliga, oltre che a pubblicare la recensione, anche a garantire l’anonimato).

Ne discende ovviamente la necessità di valutare caso per caso se e quando vi siano i presupposti per ottenere concreta tutela e quali siano i mezzi più efficaci a disposizione.

Qualora si possa fondatamente ritenere sussistente una responsabilità del Provider e questi non dia immediato risconto positivo alla richiesta stragiudiziale di rimozione da parte del danneggiato (ipotesi ben possibile per le ragioni anzidette), potrà essere chiesta tutela in sede civile attraverso l’instaurazione di una causa civile (preferibilmente, previo ottenimento di un provvedimento cautelare per l’immediata rimozione del contenuto illecito del sito). Potrà inoltre essere chiesta tutela attraverso la proposizione di ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette (cioè quelle finalizzate a “falsare il comportamento dei consumatori” o ad “alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole”). 

Anche a prescindere dalla sussistenza di responsabilità del Provider, il danneggiato può comunque adire l’autorità giudiziaria o amministrativa in via cautelare e d’urgenza affinché siano assunti provvedimenti inibitori che impediscano o pongano fine all’illecito ed ottenere quindi, ad esempio, l’ordine di rimozione immediata del contenuto offensivo del commento/recensione.

La giurisprudenza di merito, ed in particolare il Tribunale di Venezia nell’ambito di un procedimento cautelare d’urgenza instaurato nel corso 2015, ha condannato Trip Advisor a cancellare una recensione per omesso controllo (la recensione negativa di un utente anonimo era apparsa nell’ottobre 2014 ed era stata subito segnalata al portale, che aveva provveduto a rimuoverla; peraltro, solo due giorni dopo, la recensione era riapparsa ed il portale  è stato ritenuto responsabile per non aver a quel punto vigilato affinché quanto era stato rimosso non tornasse online). Non è stata peraltro proseguita la causa di merito, essendo poi intervenuta una transazione tra le parti a mezzo della quale Trip Advisor ha evidentemente offerto una soluzione soddisfacente per il ricorrente (nel caso di specie un ristoratore).

Qualora i contenuti di opinioni / giudizi / recensioni degli utenti dei servizi internet siano idonei a screditare l’immagine del soggetto cui si riferiscono, attraverso la pubblicazione degli stessi su un sito web visitato da un numero indeterminato di utenti, la condotta può essere oggetto di azione penale, potendo costituire, oltre ad un illecito civile, anche il reato di diffamazione di cui all’art. 595 del codice penale. Il reato è perseguibile a querela della parte offesa e pertanto quest’ultima, se intende agire in sede penale, dovrà attivarsi nelle competenti sedi nel termine di tre mesi.

In conclusione, al fine di ritenere sussistente o meno la responsabilità del Provider e decidere se agire nei suoi confronti a tutela dei propri diritti, che si assumono violati, occorre sempre porre in essere una valutazione caso per caso, ponendo particolare attenzione alla natura dell’attività posta in essere in concreto dal titolare del portale, alla effettiva sussistenza della possibilità o meno di esercitare un controllo da parte di quest’ultimo sui contenuti postati dai suoi utenti, tenendo anche conto del comportamento tenuto dallo stesso in seguito all’eventuale diffida stragiudiziale che lo abbia  portato a conoscenza dell’illecito, e che quindi assume importanza fondamentale per ogni e qualsivoglia azione si voglia poi intraprendere. 

 

Ulteriori informazioni su questo argomento o su fattispecie correlate possono essere richieste a:

avv. Rosanna Visintainer

+39 0461 23100 - 260200 - 261977

rv@slm.tn.it