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Distributori automatici per ricariche, tabacchi e “gratta e vinci”

05/06/2017

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 44/E/2017 ha fornito importanti precisazioni sugli adempimenti a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite distributori automatici, per le cessioni di tabacchi, ricariche e “gratta e vinci”.

Si ricorda, infatti, che il d.Lgs. 127/2015 dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2017, sussiste l’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. 

Con la risoluzione 116/E/2016, il Fisco ha chiarito che per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito da almeno tre componenti hardware specifiche, tra le quali è garantito un collegamento automatico. Tali componenti vanno individuate in:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico (con processore e memoria) capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  • un erogatore di beni e/o servizi.

Con la recente risoluzione n. 44/E/2017 è stato chiarito che non vanno comunicati i dati relativi:

  • alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli di Stato; 
  • di ricariche telefoniche; 
  • di “gratta e vinci”. 

L’adempimento in esame troverà, invece, applicazione per tutte le altre tipologie di cessione, ivi comprese le prestazioni di servizi. 

Ne consegue che per i distributori “misti”, ossia quelli che erogano anche beni soggetti a IVA (es. dolciumi, oggettistica, souvenir, ecc), i rivenditori sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati in relazione solo a tali beni.

Informazioni

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani (tel. 0461/880518), dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).