L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 44/E/2017 ha fornito importanti precisazioni sugli adempimenti a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite distributori automatici, per le cessioni di tabacchi, ricariche e “gratta e vinci”.
Si ricorda, infatti, che il d.Lgs. 127/2015 dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2017, sussiste l’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Con la risoluzione 116/E/2016, il Fisco ha chiarito che per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito da almeno tre componenti hardware specifiche, tra le quali è garantito un collegamento automatico. Tali componenti vanno individuate in:
Con la recente risoluzione n. 44/E/2017 è stato chiarito che non vanno comunicati i dati relativi:
L’adempimento in esame troverà, invece, applicazione per tutte le altre tipologie di cessione, ivi comprese le prestazioni di servizi.
Ne consegue che per i distributori “misti”, ossia quelli che erogano anche beni soggetti a IVA (es. dolciumi, oggettistica, souvenir, ecc), i rivenditori sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati in relazione solo a tali beni.
Informazioni
Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani (tel. 0461/880518), dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).