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Divieto di pagamento dello stipendio in contanti

Dal 1° luglio 2018 vige il divieto di pagamento in contanti degli stipendi

05/07/2018 da Ufficio stampa

Secondo quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 il pagamento delle retribuzioni, compresi gli acconti degli stipendi, dovrà essere tracciabile a partire dal 1° luglio 2018.

L’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni si applica ai lavoratori subordinati e parasubordinati. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

A far data dal 1° luglio 2018, quindi, i datori di lavoro o committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonchè ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b. strumenti di pagamento elettronico;

c. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Come previsto dall'articolo 1, comma 912 della legge citata, la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Per la violazione di quanto previsto dalla normativa è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €.

Informazioni
Ufficio relazioni sindacali e lavoro (Giannina Montaruli, tel. 0461/880349).