Con il decreto legge n. 1 del 2022, entrato in vigore il giorno 8 gennaio 2022, sono state adottate ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.
Di seguito proponiamo le novità più significative che interessano le imprese nostre associate.
L’articolo 1 del nuovo decreto modifica quanto disposto dal precedente decreto legge n. 44/2021, convertito in legge 76/2021, introducendo le seguenti previsioni.
1) Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid19 per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n.44/2021)
Il nuovo articolo 4-quater introduce – dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 - l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid19 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.
2) Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021)
Ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass cd. “Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).
È rimesso ai datori di lavoro l’obbligo di verificare - con le modalità di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto-legge n.52 del 2021 - il rispetto delle prescrizioni di cui sopra da parte dei soggetti, sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all’obbligo in oggetto, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
In base al nuovo decreto legge, fino al 31 marzo 2022, tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione) dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Riguardo al termine del rinnovo dei contratti con riferimento ai soli lavoratori ultracinquantenni si attendono ulteriori chiarimenti dal Ministero competente in ordine all’individuazione del termine finale nel 15 giugno 2022 anziché il 31 marzo 2022.
Nel solco dei precedenti interventi normativi, la violazione delle nuove disposizioni dettate dall’articolo 4 quinquies del DL 44 del 2021, comporta l’applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge n.19 del 2020, con la precisazione che ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COVID-19
In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:
L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’articolo 3 del decreto, modificando l’articolo 9 bis del decreto Riaperture (decreto-legge n.52 del 2021), dispone che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (cd green pass ordinario):
Si precisa che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
L’attività di verifica che l’accesso ai servizi ed attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni è effettuata dai relativi titolari, gestori o responsabili.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).
Obbligo di vaccinazione Covid19 per gli over 50
N.B. dal 1° febbraio 2022 in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €100 una tantum
Obbligo di green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per accedere a:
Obbligo di green pass base (quindi anche con tampone negativo) per accedere a:
Obbligo di green pass base (quindi anche con tampone negativo) per accedere a:
Obbligo di green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) nei luoghi di lavoro per coloro che abbiano compiuto 50 anni
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Associazioni di Categoria e all'Ufficio legislativo (tel. 0461/880111).