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In vigore dal 1° febbraio 2022

Esenzione del Green pass nei servizi e nelle attività commerciali

Il DPCM del 21 gennaio indica dove è possibile accedere senza la certificazione verde

25/01/2022 da Ufficio stampa

Con il DPCM 21 gennaio 2022 vengono individuate le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di green pass.

Come noto il D.L. n. 1/2022 prevede che dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 è obbligatorio possedere il green pass “base” per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, “fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, da individuarsi con apposito DPCM. 

In attuazione di tale disposizione, il 21 gennaio scorso è stato approvato il nuovo DPCM che stabilisce le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso del green pass ed in particolare:
 

  1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;
  2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Nell’allegato al DPCM sono riportate le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:
 

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Il DPCM è efficace dal 1° febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Associazione di categoria e all’Ufficio Legislativo (tel. 0461/880111).

Allegati

DPCM 21 gennaio 2022