Il 1° aprile 2017 sono entrate in vigore le disposizioni del decreto legislativo n. 27/2017 recante le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di informazioni nutrizionali e salutistiche previste dal Reg. CE 1924/2006.
Il Regolamento ha lo scopo di garantire ai consumatori chiarezza e veridicità rispetto ai contenuti e alle proprietà dei cibi, definendo in modo specifico le informazioni utilizzabili sui prodotti alimentari come claims nutrizionali (relativi alla presenza o meno di ingredienti specifici) e claims sulla salute (relativi a benefici funzionali alla riduzione del rischio di malattie o alla salute dei bambini) e vietando il ricorso ad ogni altra espressione non autorizzata.
Queste disposizioni si applicano nella etichettatura, presentazione e pubblicità in genere dei prodotti alimentari. Ai fini della normativa in parola si intende per:
“indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatori in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermino, suggeriscano o sottintendano che un alimento abbia particolari caratteristiche;
“indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: all’energia
(valore calorico) che apporta, che apporta a tasso ridotto o accresciuto, o non apporta e/o alle sostanze
nutritive o di altro tipo che contiene, che contiene in proporzioni ridotte o accresciute o non contiene;
“indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
“indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.
Sanzioni
In relazione al tipo di violazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie quali:
In caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dal decreto, l’autorità amministrativa competente in aggiunta alla sanzione pecuniaria può applicare la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da un minimo di 10 ad un massimo di 20 giorni.
Informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326 - email mila.bertoldi@unione.tn.it