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Fondo di solidarietà territoriale: le modalità operative

Versamento dei contributi previsto entro il 16 febbraio 2017

Con l’emanazione delle istruzioni contenute nella Circolare INPS 197/2016 diviene operativo il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento, istituito presso l’INPS, in attuazione dell’Accordo stipulato fra le Parti Sociali della Provincia di Trento. 


La Circolare INPS prevede che l’obbligo di versare la contribuzione al Fondo decorre a partire dal mese di agosto del corrente anno e che il versamento dei contributi dovuti per le mensilità da agosto a novembre 2016 dovrà avvenire entro il 16 di febbraio 2017.

Datori di lavoro interessati
Il Fondo di Solidarietà del Trentino non prevede un minimo dimensionale per i datori di lavoro aderenti. Pertanto, sono tenuti ad aderire al Fondo anche i datori di lavoro che occupano solo un dipendente. L’unico requisito richiesto è che detti datori di lavoro occupino almeno il  75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

I datori di lavoro che operano in settori per i quali sia costituito un fondo di natura bilaterale di cui all’art. 26 o 27 del D.Lgs 148/2015 – ovvero quei fondi di settore costituiti da associazioni datoriali e sindacati di categoria (ad es. fondi bilaterali costituti per il settore artigiano) – hanno facoltà di aderire al Fondo di Solidarietà del Trentino, qualora sussista il requisito occupazionale previsto dal Fondo. L’adesione al Fondo è sempre revocabile e comporta il ritorno dell’azienda all’originario fondo di natura bilaterale.

Finanziamento del Fondo
Il finanziamento spetta al datore di lavoro e al lavoratore, con un contributo dello 0,45% sulla retribuzione mensile. Per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore. La Finanziaria Provinciale 2016, come pure quella relativa all’anno 2017 (in corso di approvazione)  prevedono la detraibilità dall’IRAP della metà degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. In sostanza l’onere contributivo spetterà per 1/3 ad ognuno dei soggetti firmatari: Provincia, lavoratori, imprese.

È previsto, infine, per mantenere il Fondo in equilibrio finanziario, un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Soggetti beneficiari
Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori non coperti dalla Cassa Integrazione (CIG)  e per i quali non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali, una tutela in costanza di rapporti di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Prestazioni
Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:

  1. Assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro;
  2. Prevedere assegni straordinari per processi di agevolazione all’esodo (lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni);
  3. Contribuire  al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

La durata massima di percepimento da parte del lavoratore dell’assegno previsto dal Fondo è di 13 settimane per singola domanda, e in ogni caso nel limite di 26 settimane nel biennio.

Adempimenti procedurali
I datori di lavoro che abbiano le caratteristiche per la partecipazione al Fondo, devono fare richiesta alla sede Inps competente avvalendosi della funzionalità “contatti del cassetto previdenziale aziende, trasmettendo una dichiarazione di responsabilità in ordine all’esistenza del requisito occupazionale, utilizzando a tal fine l’apposito modello “SC89” reperibile nella sezione “modulistica” www.inps.it. In sede di avvio del Fondo i datori di lavoro devono presentare la richiesta di partecipazione al Fondo entro  il 1 dicembre 2016 (venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare Inps 197/2016).

Le posizioni contributive dei datori di lavoro coinvolti saranno contraddistinte dal Codice di autorizzazione “7V” che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del Decreto 1 giugno 2016 (agosto 2016) assume il significato di “datore di lavoro iscritto al Fondo di solidarietà del Trentino”                                    


Informazioni
Per una completa disamina delle finalità e delle modalità operative del Fondo è possibile consultare la circolare del Settore Normativa Lavorodi Servizimprese CAF S.r.l.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla propria Segreteria (tel. 0461 880111) oppure a Servizi Imprese CAF Srl - rag. Alberto Revolti (tel. 0461 880650)