Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

I versamenti dei contributi per gli enti bilaterali

Previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono spesso richiesti in caso di indennità, contributi e agevolazioni

07/12/2021 da Ufficio stampa

Sempre più spesso le norme di carattere nazionale e provinciale, qualora prevedano indennità, contributi o agevolazioni, richiedono alle aziende la regolare applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, nella cui sfera cade anche l'obbligatorietà del versamento dei contributi per l'Ente bilaterale.

Si riepilogano di seguito i versamenti contributivi dovuti agli Enti Bilaterali di riferimento:

EBTT Finanziamento

I CCNL di riferimento del Turismo (Federalberghi — Faita; FIPE e Fiavet) hanno definito tassativamente la quota contrattuale di relativo finanziamento rendendola obbligatoria e fissandola nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico dei lavoratori.

L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali rimane comunque obbligata verso i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della parte retributiva, nella misura sopraindicata, nonchè all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente.

EBTer Finanziamento

Il CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi prevede l'obbligatorietà del contributo dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art.195 del CCNL.