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Incentivo occupazione giovani: istruzioni operative dell’INPS

03/09/2017
Al fine di favorire l’occupazione dei giovani da 16 ai 29 anni di età, disoccupati e che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disciplinato con proprio Decreto Direttoriale n. 394/2016 un nuovo incentivo in favore dei datori di lavoro. L’Inps, con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione.

Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati.

Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e importi stanziati

La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate, pari a 200 milioni di euro.

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di
apprendistato professionalizzante.
L’agevolazione, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio.

In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Precisazioni riguardo il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a
12 mesi. Qualora la durata del periodo formativo sia invece inferiore ai 12 mesi, l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del
lavoratore e riguarda:

  • il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe)
  • la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Il termine di decadenza per la fruizione dell’incentivo è fissato al 28 febbraio
2019.


Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’incentivo è subordinato al rispetto da parte del datore di lavoro di:

  1. obblighi contributivi
  2. osservanza delle norme che tutelano le condizioni di lavoro
  3. rispetto dei contratti collettivi sia nazionali che di secondo livello
rispetto dei principi generali in materia di incentivi:
  1. L’incentivo non spetta se l’assunzione è prevista da obblighi di legge, o della contrattazione collettiva
  2. L’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore che abbia manifestato per iscritto la propria volontà di essere riassunto.
  3. L’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione, salvo il caso in cui l’assunzione riguardi figure con inquadramento diverso da quello dei lavoratori sospesi.
  4. L’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti dal datore di lavoro che al momento del licenziamento presentava elementi di relazione col datore che assume (coincidenza di assetti proprietari, ovvero controllo o collegamento)
  5. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, i cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
  6. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie riguardanti l’instaurazione del rapporto di lavoro producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra decorrenza del rapporto e data di tardiva comunicazione.

Incentivo e aiuti de minimis

L’incentivo può essere fruito nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato (de minimis). Il bonus può essere fruito oltre il de minimis nei seguenti casi:
  1. Per l’assunzione di giovani dai 16 ai 24 anni d’età qualora si verifichi un incremento occupazionale netto.
  2. Per l’assunzione di giovani dai 25 ai 29 anni oltre all’incremento occupazionale deve verificarsi anche una delle seguenti condizioni:
    1. Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    2. Non essere in possesso di diploma o di una qualifica di istruzione e formazione professionale;
    3. Avere completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    4. Essere occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% relativamente a tutti i settori economici dello Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di  natura economica o contributiva.

Con riferimento all’apprendistato professionalizzante, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote già previste per la specifica tipologia di rapporto.

Informazioni
Servizi Imprese CAF Srl - rag. Alberto Revolti (tel. 0461/880650)