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Indicazione del contratto collettivo nazionale edile per beneficiare delle detrazioni fiscali edilizie

15/06/2022 da Ufficio stampa

L’art. 28-quater del Decreto Sostegni-ter dispone che, per i lavori edili di cui all’allegato X del D.lgs. 81/2028 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, le detrazioni fiscali edilizi (es. detrazione 110%, eco bonus, sismabonus, bonus facciate, bonus verde, installazione di impianti fotovoltaici, ecc.) spettano a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato in modo specifico che il datore di lavoro applica i contratti collettivi del settore edile. I predetti obblighi trovano applicazione

  •  con riferimento agli atti di affidamento stipulati successivamente al 27 maggio 2022;
  • solo per gli interventi per i quali si impiegano lavoratori dipendenti.

D’onere del committente dei lavori di richiedere l’indicazione dei contratti collettivi sull’atto di affidamento dei lavori.

L’Agenzia delle entrate nella circolare 19/E del 27 maggio 2022 ha precisato che l’omessa indicazione del CCNL:

  • nell’atto di affidamento, determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla norma;
  • nelle fatture relative ai lavori eseguiti, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali a condizione che l’indicazione sia presente nell’atto di affidamento;

N.B. per maggiori dettagli ed approfondimenti vedere l’allegata circolare dell’Agenza delle entrate.

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600)