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Latte e prodotti lattiero caseari

05/02/2017

Il 19 aprile scorso è entrato in vigore il decreto interministeriale (9 dicembre 2016) concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento europeo n. 1169/2011.

Il decreto interministeriale trova applicazione con riferimento al latte vaccino, bufalino, ovo-caprino, d'asina "e di altra origine animale", fresco e a lunga conservazione, ma anche ai prodotti lattiero-caseari ed hanno efficacia per i soli produttori nazionali. Nell’allegato 1 al decreto interministeriale (scaricabile qui) sono riportati i prodotti lattiero-caseari di cui è previsto l’obbligo di indicare l’origine del latte.

Il provvedimento prevede che per l'indicazione in etichetta dell'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari si debba fare riferimento alle seguenti diciture:

  • «Paese di mungitura», intendendosi con ciò il nome del Paese dove è stato munto il latte;
  • «Paese di condizionamento», intendendosi con ciò il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Per “condizionamento” si intende il confezionamento, ad esempio per il latte UHT. Per “trasformazione” si intende, ad esempio la produzione di burro e mozzarella. 

Qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura «origine del latte» ivi indicando il nome del Paese.

Il decreto disciplina l'etichettatura nel caso in cui le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea. Nel primo caso si potrà utilizzare, per le operazioni di mungitura, "latte di Paesi UE" e, per le operazioni di trasformazione o condizionamento, "latte condizionato o trasformato in Paesi UE". Nel secondo caso, sono invece previste le seguenti diciture: per le operazioni di mungitura "latte di Paesi non UE" e, per le operazioni di condizionamento o di trasformazione, "latte condizionato o trasformato in Paesi non UE".

Le indicazioni relative all'origine del latte devono essere "indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire".

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli alimenti registrati, i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) ed a indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti biologici ed il latte fresco pastorizzato, per i quali continuano ad applicarsi le relative specifiche disposizioni. Tra i prodotti esclusi, inoltre, ci sono anche i gelati. 

ATTENZIONE

I prodotti "portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati" prima del 19 aprile 2017 potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte e, comunque, entro il termine ultimo di 180 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (e comunque non oltre il 16 ottobre 2017).

Informazioni

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326 - email mila.bertoldi@unione.tn.it