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Le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto legge green pass nei luoghi di lavoro

26/11/2021 da Ufficio stampa

Con la legge di conversione n. 165/2021 sono state introdotte diverse novità in materia di green pass nei luoghi di lavoro, modificando le disposizioni contenute nel decreto c.d. “Green Pass sul lavoro” anche alla luce delle prime problematiche sorte in occasione dei primi due mesi di vigenza dell’obbligo. 

In sintesi, le novità introdotte sono le seguenti: 

- viene espressamente stabilito che gli obblighi di possesso del green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro si applicano anche a tutti i soggetti che svolgono attività di formazione in qualità di discenti; 

- per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all'utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni sull’obbligo di green pass;

- viene stabilito che per semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del green pass i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro; 

- si prevede che per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 

Scadenza certificazione verde in corso di prestazione lavorativa

Con riguardo alla scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa viene espressamente stabilito che per i lavoratori dipendenti la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste in materia. Nei casi di scadenza della validità della certificazione in corso di prestazione lavorativa, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (articolo 9-novies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

La legge di conversione introduce l’art. 4-bis il quale prevede che per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente.