Tra le novità più rilevanti si segnalano il bonus per l’assunzione di giovani che hanno concluso un percorso formativo basato sull’alternanza scuola-lavoro e per l’assunzione di studenti con contratto di apprendistato, modifiche sul congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevato a 2 giorni per l’anno 2017 e a 4 giorni per l’anno 2018.
Detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale (art. 1, cc. 160-162)
Relativamente ai premi di produttività, gli importi dei premi erogabili aumentano da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità dei casi e da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Viene, poi, innalzato, da 50.000 a 80.000 euro, il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata.
Si prevede, inoltre, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%:
In materia di welfare aziendale, rientrano tra le misure agevolabili:
Contribuzione Gestione separata (art. 1, c. 165)
A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva viene ridotta al 25 per cento.
No tax area pensionati (art. 1, c. 210)
Per i soggetti titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni la misura della detrazione per redditi da pensione è equiparata a quella prevista in favore dei titolari di reddito da pensione con età non inferiore a 75 anni. Infatti, a seguito della modifica all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’art. 49, commi 2, lett. a), TUIR (pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati), spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
Donne vittime di violenza di genere (art. 1, cc. 241-242)
Il congedo previsto dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 80/2015 per le lavoratrici dipendenti e le co.co.co. è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi. Durante il predetto periodo di congedo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito, per la qualifica di impiegato.
Incentivi all’assunzione (art. 1, cc. 308-310)
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, ai datori di lavoro privati, che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio in oggetto al fine di una sua eventuale prosecuzione.
Misure a sostegno di natalità e maternità (cc. 348, 353-357)
Per sostenere le famiglie e incentivare la natalità viene istituito un “Fondo di sostegno alla natalità” volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio viene corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, è prorogato anche per gli anni 2017 e 2018: la durata è aumentata a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, fruibili anche in via non continuativa. Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità:
Il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Al fine di potenziare la genitorialità, il beneficio di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della legge n. 92/2012 (contributo concesso alla madre lavoratrice, in alternativa al congedo parentale, al termine del periodo di congedo di maternità utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati) è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Informazioni
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