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Le scadenze di fine anno

I tributi dovuti entro il 16 dicembre 2017

04/12/2017 da Ufficio Legislativo

LICENZE DI ESERCIZIO “UTF” (ora “UFFICIO DELLE DOGANE”) E DIRITTI ANNUALI

Il Testo Unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, prevede per alcune licenze di esercizio ex-UTF (con validità illimitata) il pagamento di diritti annuali da versare nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2017 come segue.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della propria Associazione (tel. 0461/880111 email: notiziario@unione.tn.it) o all’indirizzo internet www.unione.tn.it

 

Sommario

Diritto licenze “UTF” degli alcoli
Precisazioni per le cantine vinicole
Commercializzazione congiunta di alcol denaturato (sopra i 300 litri) e prodotti alcolici
Profumeria alcolica
Licenza “UTF” degli oli minerali (ora “prodotti energetici”)
Accisa sull’energia elettrica: denuncia di "officina" e licenza di esercizio
Commercializzazione di carbone e lignite e coke di carbon fossile

 


 

 

Diritto licenze “UTF” degli alcoli

Per quanto riguarda le denunce e le relative licenze fiscali per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici e/o somministrazione di bevande alcoliche (che già fruivano della soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico), di recente è intervenuta una rilevante semplificazione ad opera della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”).

In base all’articolo 1, comma 178, della nuova legge che ha modificato l’art. 29, comma 2, del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995), sono esclusi dalla denuncia e relativa licenza di vendita dei prodotti alcolici “gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini”.

Come chiarito dalla successiva Nota prot. n. 113015/RU del 09.10.2017 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, risulta pertanto che non sono soggetti a denuncia e relativa licenza di vendita:

  • gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche ovvero quelli annessi ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie ed esercizi similari;
  • la vendita al dettaglio di alcolici negli esercizi di vicinato, nei negozi al minuto, nei supermercati ed ipermercati;
  • gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche come ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
  • gli esercizi a carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
  • la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi e distributori automatici;
  • la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta invece fermo l’obbligo di denuncia e correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso (con P.IVA), ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del citato Testo Unico delle Accise che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

 

Precisazioni per le cantine vinicole

Le cantine dotate di licenza con deposito fiscale devono versare il diritto annuale della licenza di deposito fiscale, fissato in 103,29 € sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I – capitolo 1419, o preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Si precisa che risultano esclusi dall’obbligo del regime di deposito fiscale e della relativa licenza i piccoli produttori di vino, con produzione in media inferiore ai 1.000 ettolitri l’anno, riferita alla produzione media annua dell’ultimo quinquennio.

 

Commercializzazione congiunta di alcol denaturato (sopra i 300 litri) e prodotti alcolici

Si precisa che coloro che commercializzano sia alcol denaturato con deposito sopra i 300 litri, che prodotti alcolici, devono munirsi della sola licenza fiscale di deposito in quanto la stessa ha valore anche di licenza fiscale di vendita per i prodotti alcolici (nel caso di vendita all’ingrosso); la licenza comporta il pagamento di un diritto annuale di 51,64 € da versare sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419, e per gli anni successivi preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

 

Profumeria alcolica

Sono soggetti all’obbligo della licenza di deposito gli esercenti che detengono profumerie alcoliche prodotte con alcol non denaturato in quantitativi superiori a 20 litri se sfuse e superiori a 5.000 litri se condizionate, con diritto annuale di 51,64 € da effettuarsi con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419, e per gli anni successivi preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

 

Licenza “UTF” degli oli minerali (ora “prodotti energetici”)

Anche le licenze del settore degli oli minerali (“prodotti energetici”), salvo quelle dei depositi per uso privato, agricolo ed industriale, degli impianti di distribuzione stradale di carburante e degli impianti di distribuzione per usi privati, agricoli ed industriali, sono soggette al pagamento del diritto annuale, da effettuarsi sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento Capo I capitolo 1419 – Causale: “Licenza prodotti energetici (oli minerali) n. ……. deposito commerciale sito in …….” e per gli anni successivi preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813, nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza, nelle seguenti misure:

  • depositi fiscali di oli minerali (“prodotti energetici”): 258,23 €;
  • depositi commerciali di prodotti petroliferi liberi da tributo e prodotti denaturati (agricoli, petrolio per riscaldamento, GPL con annesso o meno impianto di imbombolamento): 51,64 €;
  • depositi commerciali di prodotti assoggettati all’imposta di consumo (lubrificanti e bitumi): 51,64 € (con circ. Min. del 29/01/96 è stato precisato quanto segue: “non sono inclusi fra i depositi commerciali gli stoccaggi di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante e presso le autofficine o le concessionarie di autovetture”).

Tali stoccaggi di oli lubrificanti presso le autofficine o le concessionarie di autovetture non configurano il deposito commerciale solo se i medesimi oli vengono utilizzati nell’ambito della relativa attività e per esclusivo uso interno (senza cioè la vendita al pubblico esterno che non ha a che fare con tali attività).

In tal caso, cioè deposito per uso privato od industriale, se lo stoccaggio supera i 25 metri cubi c’è l’obbligo di denuncia, licenza e registro di carico e scarico.

Inoltre si comunica che, in base a recenti nuove disposizioni da parte dell’Ufficio delle Dogane di Trento, gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di prodotti energetici denaturati, anche di capacità superiore a 25 metri cubi (es. depositi di gasolio riscaldamento, di carburanti agricoli, di gpl ad uso combustione), sono esclusi dall’obbligo di denuncia, licenza fiscale e tenuta del registro annuale di carico e scarico di cui all’art. 25, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. n. 504/95.

Il predetto obbligo fiscale di denuncia, licenza e tenuta del registro annuale di carico e scarico continua, invece, a mantenere la sua validità e rimane applicabile per gli esercenti depositi ad uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi di prodotti energetici assoggettati ad accisa (esempio: deposito di gasolio ad uso carburazione/autotrazione).

 

Accisa sull’energia elettrica: denuncia di "officina" e licenza di esercizio

Chiunque intenda esercitare una “officina di produzione di energia elettrica” per uso proprio (compresi gruppi elettrogeni con potenza superiore a 1 KW a uso continuo e con potenza superiore ai 200 KW per uso di emergenza), deve produrre domanda in carta legale da 16,00 € all’Ufficio delle Dogane di Trento con allegata quietanza del versamento del diritto di licenza di 23,24 € effettuato sul bollettino di c.c.p. n. 238386 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trento – Capo I capitolo 1419, con causale “diritto di licenza energia elettrica” e marca da bollo da 16,00 €.

Si precisa che in caso di licenza rilasciata precedentemente, non deve essere prodotta alcuna domanda di rinnovo ma è sufficiente effettuare solo il versamento del diritto annuo preferibilmente con mod. F24 con codice tributo 2813.

Nel caso di officina di produzione di energia elettrica per uso commerciale (cioè con fornitura ad utenti/consumatori finali) il diritto di licenza annuo da corrispondere è di 77,47 €.

È possibile riassumere i comportamenti come di seguito:

A. gruppi elettrogeni di emergenza con potenza non superiore a 200 W: nessun tributo né diritto da pagare ma occorre inviare una semplice comunicazione di attivazione;

B. gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore a 200 KW e gruppi non di emergenza con potenza superiore a 1 KW già attivati: versamento del diritto di licenza con le modalità sopra precisate;

C. “nuova” apertura di officina con installazione gruppi elettrogeni di emergenza di potenza superiore a 200 KW o non di emergenza sopra 1 KW: domanda come sopra precisato.

Il versamento dell’eventuale diritto di licenza deve essere effettuato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Per quanto concerne l’accisa (le addizionali provinciali e comunali sui consumi previste per i punti B e C sono state abrogate a decorrere dal 01/01/2012), essa è dovuta nelle misure stabilite dalla vigente normativa. Si ricorda, inoltre, che la presentazione delle dichiarazioni annuali dei consumi di energia elettrica e gas naturale (metano) deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.

È possibile scaricare il modello F24 dal sito internet www.agenziaentrate.it.

Eventuali modifiche introdotte nella Legge di stabilità in corso di approvazione, saranno tempestivamente segnalate.

 

Commercializzazione di carbone lignite e coke di carbon fossile

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ricordiamo la novità riguardante la commercializzazione di carbone – lignite e coke di carbon fossile. Tali prodotti sono sottoposti ad accisa: pertanto, al momento della fornitura, l’acquirente dovrà verificare che il fornitore abbia assolto l’accisa dovuta; in caso contrario è lo stesso rivenditore che dovrà chiedere l’autorizzazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e provvedere al versamento della stessa.

 

Informazioni Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della propria Associazione (tel. 0461/880111 email:notiziario@unione.tn.it) o all’indirizzo internet www.unione.tn.it