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Linee guida per la ripresa delle attività economiche

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova ordinanza che aggiorna e sostituisce le misure operative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19

10/12/2021 da Ufficio stampa

Il Ministero della Salute con ordinanza del 2 dicembre 2021, pubblicata in GU del 6 dicembre, ha approvato le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, al fine del contenimento della diffusione del virus COVID19.

Le nuove linee guida, frutto del confronto tra le Regioni/Province Autonome ed il Comitato Tecnico Scientifico, sono già operative e sostituiscono quelle adottate con ordinanza del 29 maggio. 
Nella premessa delle Linee guida viene precisato che per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del DL 172/2021 per quanto riguarda l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

Rispetto alle linee guida del 29 maggio 2021, le modifiche di interesse per le attività economiche associate sono le seguenti: 

1. viene meno, per la maggior parte delle attività, l’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita. Fanno eccezione: la ristorazione per cui tale requisito è sostituito da indicazioni sulla capienza massima degli spazi; il commercio per cui vanno fornite indicazioni sulla capienza massima degli spazi; per convegni e congressi, per cui il numero massimo dei partecipanti dovrà essere individuato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi e sale da ballo e discoteche dove vanno fornite indicazioni sulla capienza massima degli spazi.

2. è confermato l’uso della mascherina da parte degli ospiti e del personale di servizio;

3. è confermata la necessità di rendere disponibili i prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale;

4. la conservazione per 14 giorni dei dati della clientela che ha prenotato deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

5. viene inserita una specifica scheda per sale da ballo e discoteche.

Nel dettaglio, si segnala: 

CENTRI BENESSERE
Si precisa che l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli ospiti è riferito alle aree comuni al chiuso.

SERVIZI ALLA PERSONA
I centri massaggi e i centri abbronzatura devono organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro;

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Deve essere indicata la capienza massima degli spazi

CONVEGNI E CONGRESSI
- il numero massimo di partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati per evitare assembramenti, dopo confronto con le autorità sanitarie locali;
- è confermato l’obbligo di organizzare il tavolo dei relatori ed il podio per le presentazioni in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta gli interventi senza l’uso della mascherina ma viene eliminato il distanziamento minimo tra i partecipanti nelle sale convegno.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
- viene meno l’obbligo di distanze minime tra gli utenti nell’uso delle apparecchiature e si consente l’uso di giochi ad uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento di almeno 1 metro.

SALE DA BALLO E DISCOTECHE
Le prescrizioni della scheda si applicano alle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati all’intrattenimento (in particolar modo serale e notturno).
Oltre alle prescrizioni valide anche per altre attività (green pass, informazioni sulle regole da rispettare, riorganizzare gli spazi per evitare assembramenti e garantire almeno 1 metro tra gli utenti, conservare l’elenco dei presenti per 14 giorni, garantire la frequente pulizia e disinfezione degli ambienti, favorire il ricambio dell’aria, disporre i tavoli, come per la ristorazione, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti) gli esercenti dovranno:
- definire il numero massimo di presenze contemporanee: allo stato attuale la capienza non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso;
- privilegiare sistemi di prenotazione e pagamento online;
- rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso ed all’uscita da ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione ed ai servizi igienici,
- nel ballo la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri;
- la mascherina va mantenuta anche all’aperto in tutte le possibili situazioni di assembramento ad eccezione del ballo;
- nelle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco e la distribuzione delle bevande dovrà avvenire mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti;
- ogni oggetto fornito ai clienti (apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, ecc.) dovrà essere disinfettato prima della consegna.

IMPIANTI DI RISALITA
Viene puntualizzato che l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie e l’acquisto dei titoli di viaggio che consentono l’accesso agli impianti, è consentito esclusivamente ai possessori del cd green pass;
In zona arancione e rossa , ove gli impianti siano aperti, dovrà essere introdotto un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili sulla base delle caratteristiche della stazione/area/comprensorio che deve tenere conto non solo di quelli giornalieri ma anche di quelli settimanali e mensili adeguando a tal fine i sistemi di prenotazione.
Per quanto riguarda il trasporto, dovrà essere effettuata la valutazione del numero di persone trasportabili sulla base dei seguenti criteri:

  • a impianti chiusi (funivie, cabinovie):portata massima all’80% della capienza con uso obbligatorio di mascherina;
  • a impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata massima al 100% della capienza con uso obbligatorio di mascherina. La portata è ridotta all’80% se le seggiovie sono utilizzate con la chiusura della cupola paravento.

Per il dettaglio delle misure previste per lo svolgimento delle singole attività si rimanda alle relative schede.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Associazione di categoria e all'Ufficio legislativo.

 

Allegati

Schede attività

Ordinanza 2 dicembre 2021