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Maggiorazione coefficiente di ammortamento per immobili del settore commercio

04/04/2023 da Ufficio stampa

Per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi, la Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’aumento dal 3% al 6% del coefficiente di ammortamento degli immobili strumentali per l’esercizio dell’impresa. La maggiorazione si applica alle attività sotto individuate:

  • 47.11.10 - Ipermercati;
  • 47.11.20 - Supermercati; 
  • 47.11.30 - Discount di alimentari;
  • 47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • 47.19.10 - Grandi magazzini; 
  • 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 
  • 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari; 
  • 47.21 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 
  • 47.22 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati; 
  • 47.23 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati; 
  • 47.24 - Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati;
  • 47.25 - Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
  • 47.26 - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati; 
  • 47.29 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.

L’Agenzia delle Entrate in un recente provvedimento ha precisato che, tale maggiorazione, non si applica nelle ipotesi in cui gli immobili siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione. 

In presenza di cessione del fabbricato, la maggiorazione fruita non deve essere rideterminata ed il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento per il periodo residuo. Qualora l’immobile venga trasferito tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa, se rientra nei codici Ateco sopra citati, continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione in esame 

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).