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Manovra finanziaria, le principali misure in tema di fisco

10/01/2023 da Ufficio stampa

CONTABILITÀ

Modifiche al regime forfettario

A partire dal 2023 è stato elevato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi/compensi che consentono la possibilità di adottare il regime forfettario. Per effetto di tale novità, a partire dal 1 gennaio 2023, in linea di principio saranno più numerosi i soggetti che potranno avvalersi di questo regime agevolato; il quale è caratterizzato da adempimenti contabili ridotti e da un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 15% (5% per i soggetti start up). E’ stata introdotta, a partire dal 2023, una fuoriuscita immediata dal regime agevolato nel caso di superamento del limite di ricavi/compensi pari a 100.000 euro.

Contabilità semplificata per le imprese minori

Viene disposto l’aumento dell’ammontare dei limiti dei ricavi al di sotto dei quali è possibile adottare la contabilità semplificata, portandolo a 500.000 euro (invece di 400.000 euro) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e a 800.000 euro (invece di 700.000 mila euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività.

IMPOSTE DIRETTE

Quote di ammortamento per imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio  

Per alcune attività del settore commercio al dettaglio è stata elevata dal 3% al 6% la percentuale di ammortamento dei fabbricati strumentali (es. negozi). I settori interessati dalla misura ed individuati con codici ATECO sono:

- 47.11.10 (Ipermercati);

- 47.11.20 (Supermercati);

- 47.11.30 (Discount di alimentari);

- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);

- 47.19.10 (Grandi magazzini);

- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);

- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);

- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);

- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);

- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);

- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);

- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);

- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

La misura agevolativa si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

N.B. Si deve attendere un decreto attuativo per dare efficacia alla norma.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

E’ prevista per gli imprenditori individuali la possibilità di estromissione dei beni inclusi nel patrimonio dell'impresa (es: immobile), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP dell’8% sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Gli immobili devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2022, e deve essere posta in essere entro il 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.

N.B.: è prevista una norma analoga che consente l’assegnazione degli immobili, diversi da quelli strumentali, da parte delle società di persone e di capitali.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

È prevista la possibilità di rideterminare il valore dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. 

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 16 % sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2023, risultano qualificate e non qualificate, sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

N.B.: in sede di conversione è stata prevista la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.

IVA

Aliquota IVA sui prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile

Per tutti i prodotti di protezione dell’igiene intima femminile viene disposta l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5%. Inoltre, viene ridotta dal 10 al 5% l’Iva su tutti i prodotti della prima infanzia. In particolare, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per i seguenti prodotti:

  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
  • pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Aliquota IVA sul pellet

È prevista l’aliquota Iva agevolata al 10% sulle cessioni di pellet, in luogo del 22%.

Detrazione Irpef per acquisto di immobili di classe energetica A e B

E’ prevista una detrazione IRPEF, fino alla concorrenza dell’imposta lorda, pari al 50% dell’IVA versata sull’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali, di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione, pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in dieci quote costanti, nell’anno cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi.

Riduzione dell’IVA nel settore del gas per il primo trimestre 2023

La somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.

Riduzione dell’IVA nel settore del teleriscaldamento per il primo trimestre 2023

È previsto l'abbassamento dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per i consumi associati al teleriscaldamento per i consumi, stimati o effettivi, relativi al primo trimestre 2023.

N.B. Le specifiche modalità di attuazione della disposizione in esame dovranno essere adottate, entro il prossimo 28 febbraio, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Arera.

Credito imposta energia e gas

La legge prevede un credito d’imposta per le imprese non “energivore”, con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Il credito d’imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, e viene concesso qualora il prezzo della componente energetica - calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

È stato previsto anche un credito d’imposta a favore delle imprese non “gasivore”. In particolare, il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023 -per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” - calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME - abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tali crediti devono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Limite all'uso del denaro contante

È stato previsto l’innalzamento del tetto per l’utilizzo del contante fino a 5.000 euro a partire dal 1° gennaio 2023.

 

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).