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Obbligo di comunicazione per infortunio di almeno un giorno

Modalità operative per la comunicazione di assenze (INAIL)

17/10/2017

 

Con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per quanto attiene l’obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

A far data dal 12 ottobre 2017, L’INAIL ha messo a disposizione dei datori di lavoro e dei loro intermediari il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale unico strumento per inviare le comunicazioni di infortunio a fini statistici all’ente assicurativo. Nel portale INAIL alla sezione “Supporto Guide e manuali operativi” è pubblicato anche il manuale utente, contenente le relative informazioni e istruzioni di compilazione.

Qualora, per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo di posta della competente sede locale INAIL, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL ed allegando anche copia della schermata di errore restituita dal sistema.

 

L’INAIL precisa che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’INAIL o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare a fini assicurativi la “Denuncia/Comunicazione d’infortunio” (vedasi circolare LP n. 33/2017). Per semplificare tale adempimento sarà possibile accedere dall’applicativo “Comunicazione di infortunio” e accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat, possono accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio.

Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private devono, invece, utilizzare il ruolo strong di “Utente con credenziali dispositive”, attualmente in uso per l’accesso ad altri servizi a disposizione sul portale istituzionale.

 

Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato in forma cartacea.

Ricerca del certificato medico

I datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o malattia professionale. La certificazione medica è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile ai datori di lavoro o ai loro intermediari attraverso il servizio “Ricerca certificati medici” oppure attraverso l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.

La ricerca può essere effettuata per il tramite di: codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato, data di rilascio del certificato. L’applicativo renderà disponibile il certificato in formato pdf.

Resta fermo comunque l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere la “Comunicazione di infortunio” entro i termini di cui sopra.

Se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’INAIL via Pec, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.

In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la “Comunicazione di infortunio” indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

In caso di impossibilità oggettiva da parte del datore di indicare il numero identificativo, nella “Comunicazione di infortunio” deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.