Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Novità sulla commercializzazione delle borse di plastica e divieto di fornitura a titolo gratuito

A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutte le borse di plastica indistintamente, con o senza manici, biodegradabili e compostabili o riutilizzabili, non possono essere cedute gratuitamente ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto

09/01/2018 da Ufficio Legislativo

Alla luce delle nuove disposizioni del Codice Ambiente (artt.  articoli 226-bis e 226-ter del Codice Ambiente) applicabili dal 1° gennaio 2018 a seguito delle modifiche intervenute per adeguare la normativa statale a quella europea, si ritiene utile riassumere la disciplina dell'utilizzo delle borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o per i prodotti sfusi.

Si evidenzia, innanzitutto, che le disposizioni in parola interessano tutti gli esercizi commerciali, del settore alimentare e del settore non alimentare, panifici, rosticcerie, gelaterie, macellerie, ortofrutta, abbigliamento, radioelettrici, riviste e tabacchi, ambulanti, ma anche i pubblici esercizi, bar, ristoranti e pizzerie, pasticcerie, ecc. che vendono per asporto ai clienti utilizzando borse di plastica.  

A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutte le borse di plastica indistintamente, con o senza manici, biodegradabili e compostabili o riutilizzabili, non possono essere cedute gratuitamente ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto.  

Si precisa che le nuove disposizioni non riguardano i sacchetti e le borse di carta.

 

BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI

Le buste di plastica che possono essere commercializzate sono essenzialmente di tre tipologie, due delle quali già disciplinate nel 2012 (le novità principali infatti riguardano le borse di plastica monouso ultraleggere). In sintesi:

1) Borse di plastica monouso "ultraleggere", biodegradabili e compostabili  (UNI EN 13432.2002), di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi (frutta, verdura, panetteria, gastronomia, macelleria, pescheria) ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore. Devono essere conformi alla normativa sull'utilizzo di materiali destinati al contatto con gli alimenti (DM 21/03/1973 e succ.).

2) Borse di plastica "leggere" per il trasporto, biodegradabili e compostabili, certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità (UNI EN 13432.2002);

3) Borse di plastica riutilizzabili per il trasposto di merci in plastica tradizionale

  • con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;  spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
  • con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Ricordiamo, infine, che non è prevista alcuna possibilità di smaltire scorte di sacchetti non conformi.

Le violazioni delle disposizioni sopra illustrate (articoli 226-bis e 226-ter del Codice Ambiente) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

 

Posto che la legge richiede espressamente che il prezzo di vendita delle borse di plastica deve risultare dallo scontrino fiscale, può rendersi necessario, in taluni casi, adeguare il misuratore fiscale (es: prevedendo un tasto specifico). La cessione delle borse in esame, costituisce un’operazione imponibile IVA con applicazione, in assenza di chiarimenti ufficiali, dell’aliquota del 22%. 

Nel caso di commercianti al minuto e soggetti assimilati (es: pubblici esercizi) dovrà essere istituita, se non già presente, un’apposita colonna al 22% nel registro dei corrispettivi nel quale annotare tali incassi.

N.B.: nel caso di commercianti al minuto che applicano il sistema della “ventilazione dei corrispettivi”, l’ammontare delle borse di plastica addebitato al cliente deve essere cumulativamente indicato nel registro dei corrispettivi nell’importo dei corrispettivi da ventilare nel periodo di riferimento

 

Documenti di approfondimento

  1. Articolato normativo PARTE IV DLGS 152/2006 che raccoglie tutte le norme già in vigore più le novità introdotte ed evidenziate in rosso (allegato I);
  2. Mini guida su come riconoscere il sacchetto commercializzabile (allegato II);
  3. Quadro sanzionatorio (allegato III)
  4. Fac-simile di dichiarazione conformità (allegato IV)
  5. Opuscolo illustrato, redatto da Confcommercio - Imprese per l'Italia e Assobioplastiche (allegato V)

 

Cartello informativo

Scarica il cartello informativo per la clientela da esporre eventualmente nei locali commerciali se ritenuto opportuno dall'operatore

 

Informazioni

Segreterie delle Associazioni di categoria (tel. 0461/880111).