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Nuova disciplina sugli annunci di riduzione del prezzo  

Sarà operativa a partire dal 1° luglio 2023

05/05/2023 da Ufficio stampa

Con il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26 è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/2161 che intende modernizzazione a livello europeo le norme relative alla protezione dei consumatori (c.d. “Direttiva Omnibus”).

Il decreto, che è entrato in vigore il 2 aprile, introduce, all’interno del Codice del Consumo una nuova disciplina relativa agli  “Annunci di riduzione di prezzo” (art. 17 bis)” che si applicherà agli annunci di riduzione di prezzo relativi alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore, ovvero dal 1° luglio 2023.

La nuova disposizione prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente (da intendersi come il prezzo più basso) applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione di prezzo.

Analoga disciplina era già vigente dal 2010 in provincia di Trento, infatti l’art. 29 L.p. 17/2010 disciplina le modalità di formazione dei prezzi per le vendite presentate al pubblico come particolarmente favorevoli prevedendo che “la pubblicità che fa diretto o indiretto riferimento ai prezzi e contestualmente all'occasione favorevole d'acquisto non deve essere generica, ma indica anche l'entità o la percentuale dello sconto o del ribasso effettuato rispetto al prezzo di vendita al dettaglio più basso, per lo stesso prodotto, praticato dal venditore nei trenta giorni precedenti l'inizio della manifestazione pubblicitaria”. 

Sull’argomento dei prezzi ribassati, il Servizio Artigianato e Commercio della PAT ha predisposto la circolare esplicativa che si allega, nella quale vengono evidenziate e chiarite le problematiche di operatività della nuova normativa nazionale rispetto alla disciplina provinciale previgente.

La definizione di prezzo precedentemente applicato come prezzo più basso praticato alla generalità dei consumatori esclude le c.d. “offerte personalizzate” (ovvero offerte riservate ad un consumatore specifico o a categorie specifiche al ricorrere di occasioni particolari) dall’alveo dei prezzi praticati da considerare.

Qualora i prodotti siano immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il  prezzo più basso fa riferimento.

L’obbligo di indicazione è pure escluso per i “prezzi di lancio”, ovvero quelli per i quali si applica un prezzo inferiore al momento dell’immissione sul mercato .

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita e senza interruzioni, l’obbligo di indicazione del prezzo più basso si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo più basso sarà il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo (comma 5, art. 17-bis del Codice).

A queste disposizioni occorre attenersi anche nelle vendite straordinarie (liquidazioni, vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali), ma non alle vendite sottocosto (art. 15, comma 7, D.Lgs n. 114/98) nelle quali il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini dell'individuazione del prezzo più basso.

Scarica qui la circolare della Provincia

Informazioni
Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi, dott. Alberto Pontalti - tel. 0461/880111)