In data 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, che dispone ulteriori “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.
In particolare il provvedimento ha introdotto ulteriori regole in materia di:
1. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
A decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato, nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
I titolari ed i gestori dei servizi e delle attività sopra riportati sono tenuti a verificare che l’accesso agli stessi avvenga da parte dei soggetti in possesso del green pass rafforzato, per mezzo dell’app Verifica C-19.
Per la violazione delle disposizioni sopra riportate, il decreto conferma il regime sanzionatorio vigente e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
2. Aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento
Dal 31 dicembre 2021 il decreto modifica ed aggiorna le regole relative alla quarantena precauzionale per i soggetti asintomatici che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid.19.
A questi soggetti che
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Facendo seguito alla news Fipe, si comunica che ieri sera è stato pubblicato in GU il D.L. n. 229/2021 che, in considerazione dell’attuale situazione pandemica, modifica sin da oggi le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria ed estende, a partire dal 10 gennaio p.v. il regime del c.d. Super green pass.
Dunque, per quanto di interesse dei Pubblici Esercizi, alla luce della normativa nazionale vigente:
IN ZONA BIANCA E GIALLA
- SERVIZI DI RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc)
Premesso che non vigono limitazioni orarie all’esercizio dell’attività e il take away non richiede il possesso di green pass;
i. attualmente:
ii. a partire dal 10.01.2022:
*Mense e catering continuativo su base contrattuale, la normativa non cambia – restano consentiti anche nei confronti di lavoratori muniti di green pass base
- FESTE ED EVENTI ASSIMILATI
i. attualmente e fino al 31.01.2022 non consentite (ex art. 6, D.L. 221/2021).
ii. a partire dal 10.01.2022 sarà necessario il super green pass per accedere alle feste conseguenti a cerimonie civili o religiose.
- SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
i. attualmente l’accesso è consentito ai clienti con green pass base;
ii. a partire dal 10.01.2022 l’accesso sarà consentito solo ai clienti muniti di super green pass;
- SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI
Dal 25 dicembre u.s. fino al 31 gennaio 2022 le attività sono sospese, tuttavia, ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell’Interno, previo confronto con la Prefettura locale, e fermo restando il rispetto delle disposizioni di settore, potrebbero esercitare l’attività del codice ateco secondario della ristorazione.
IN ZONA ARANCIONE
Si applica la medesima disciplina prevista per le zone bianca e gialla salvo che:
- SERVIZI DI RISTORAZIONE
per il consumo di cibi e bevande sia all’aperto che al chiuso attualmente è prescritto l’obbligo del c.d. super green pass
- SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
per l’accesso è già previsto il c.d. super green pass.
Alleghiamo di seguito la circolare del Ministero della Salute che delinea le modalità attuative relative all’auto-sorveglianza ed alla quarantena.