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Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229

Nuove misure urgenti per contrastare la diffusione del Covid_19

31/12/2021 da Ufficio stampa

In data 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, che dispone ulteriori “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.

In particolare il provvedimento ha introdotto ulteriori regole in materia di:

1. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19

A decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato, nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, nonchè ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; 
  • sagre, fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, sociali, ricreativi per le attività all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

I titolari ed i gestori dei servizi e delle attività sopra riportati sono tenuti a verificare che l’accesso agli stessi avvenga da parte dei soggetti in possesso del green pass rafforzato, per mezzo dell’app Verifica C-19.

Per  la violazione delle disposizioni sopra riportate, il decreto conferma il regime sanzionatorio vigente e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

 

2. Aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento

Dal 31 dicembre 2021 il decreto modifica ed aggiorna le regole relative alla quarantena precauzionale per i soggetti asintomatici che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid.19.

A questi soggetti che

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

 

Da Fipe Nazionale:

Facendo seguito alla news Fipe, si comunica che ieri sera è stato pubblicato in GU il D.L. n. 229/2021 che, in considerazione dell’attuale situazione pandemica, modifica sin da oggi le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria ed estende, a partire dal 10 gennaio p.v. il regime del c.d. Super green pass.

Dunque, per quanto di interesse dei Pubblici Esercizi, alla luce della normativa nazionale vigente:

IN ZONA BIANCA E GIALLA

 - SERVIZI DI RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc)

Premesso che non vigono limitazioni orarie all’esercizio dell’attività e il take away non richiede il possesso di green pass;

i. attualmente:

  • il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e al tavolo al chiuso sono consentiti solo a chi sia in possesso del c.d. super green pass (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
  • il consumo al tavolo all’aperto è consentito anche in assenza di green pass.

ii. a partire dal 10.01.2022:

  • il consumo di cibi e bevande sia all’aperto che al chiuso sarà consentito solo a chi sia in possesso del c.d. super green pass (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
  • sarà necessario il possesso del c.d. super green pass per accedere ai servizi di ristorazione prestati all’interno di alberghi e strutture ricettive anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.

*Mense e catering continuativo su base contrattuale, la normativa non cambia – restano consentiti anche nei confronti di lavoratori muniti di green pass base

 

 - FESTE ED EVENTI ASSIMILATI

i. attualmente e fino al 31.01.2022 non consentite (ex art. 6, D.L. 221/2021).

ii. a partire dal 10.01.2022 sarà necessario il super green pass per accedere alle feste conseguenti a cerimonie civili o religiose.

 

 - SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

i. attualmente l’accesso è consentito ai clienti con green pass base;

ii. a partire dal 10.01.2022 l’accesso sarà consentito solo ai clienti muniti di super green pass;

 

 - SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI

Dal 25 dicembre u.s. fino al 31 gennaio 2022 le attività sono sospese, tuttavia, ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell’Interno, previo confronto con la Prefettura locale, e fermo restando il rispetto delle disposizioni di settore, potrebbero esercitare l’attività del codice ateco secondario della ristorazione.

 

IN ZONA ARANCIONE

Si applica la medesima disciplina prevista per le zone bianca e gialla salvo che:

 - SERVIZI DI RISTORAZIONE

per il consumo di cibi e bevande sia all’aperto che al chiuso attualmente è prescritto l’obbligo del c.d. super green pass

 - SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

per l’accesso è già previsto il c.d. super green pass.

 

Alleghiamo di seguito la circolare del Ministero della Salute che delinea le modalità attuative relative all’auto-sorveglianza ed alla quarantena.