L’art. 4 del D.L. 50/2017 ha previsto una nuova disciplina fiscale per le locazioni brevi. La novità interessa solamente i contratti di:
Per la sopracitata tipologia di contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, il legislatore ha confermato che è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca nella misura del 21%.
N.B.: l’applicazione della cedolare è possibile quando il locatore è una persona fisica che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa (quindi a titolo “privato”). Pertanto non possono avvalersi di tale possibilità le società di persone o di capitali.
Nuovi adempimenti per gli intermediari
I soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare (anche tramite portali online), quindi mettono in contatto coloro che ricercano immobili abitativi per le vacanze con coloro che tali immobili possiedono, sono obbligati ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti conclusi per il loro tramite (a partire dalla sopracitata data del 1 giugno 2017). Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone che la trasmissione deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto (es: entro il 30 giugno 2018 saranno comunicati i dati delle locazioni del 2017).
È stato inoltre previsto che gli intermediari che incassano i canoni o i corrispettivi ovvero intervengono nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi. Tale ritenuta è da considerare:
Gli intermediari che operano tale ritenuta, sono tenuti a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24 ed a rilasciare la relativa certificazione.
Informazioni
Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani (tel. 0461/880518), dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).