Per effetto delle novità introdotte dal decreto legge n. 50/2017, scende da 15.000 a 5.000 il limite oltre il quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali richiede la necessaria apposizione del visto di conformità nel modello dichiarativo (IVA o redditi).
Con la risoluzione 57/E del 2017, l’Agenzia ha precisato che le nuove norme si applicano per le dichiarazioni (es: IVA o redditi), che verranno presentate a partire dal 24 aprile 2017. Ne consegue che per le dichiarazioni presentate fino al 23 aprile 2017 restano applicabili le vecchie regole.
Limite invariato per le start up innovative: resta fermo anche alla luce delle recenti novità, il limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali delle cosiddette start up innovative.
Per i soggetti titolari di partita IVA, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) in tutti i casi in cui sono effettuate compensazioni nel mod.F24, a prescindere dall’importo (quindi anche di un solo euro). Tale obbligo è in vigore dal 24 aprile 2017, abbandonando l’eventuale canale bancario fino ad ora utilizzato (home banking – CBI).