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Nuovi contributi per le imprese del settore turistico

15/11/2021 da Ufficio stampa

Con l’art. 1 del D.L. n. 152/2021 - c.d. “Decreto PNRR”, in vigore dal 7.11.2021, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - sono stati previsti nuovi incentivi per le imprese del settore turistico al fine di migliorare la qualità dell’offerta.

Soggetti beneficiari degli incentivi

Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici.

Due tipologie di incentivi

  1. credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute relativamente agli interventi sotto elencati;

  2. contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute relativamente agli interventi sotto riportati.

Le due tipologie di incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi realizzati, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Sono incluse fra le spese ammissibili - tanto per la misura di credito d’imposta quanto per quella di contributo a fondo perduto – anche quelle per il servizio di progettazione, per eseguire gli interventi citati, nel rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Queste tipologie di incentivi invece non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, e devono rispettare i limiti di cui al Regolamento UE  1407/2013 in materia di aiuti di Stato “de minimis” e quelli della Comunicazione Europea 19 marzo 2020 1863 sul temporary framework.

Interventi ammessi ad incentivo

Saranno ammesse solo domande, sia relative al credito d’imposta che al contributo a fondo, aventi ad oggetto spese sostenute (incluse quelle di progettazione) per realizzare i seguenti interventi:

  • di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

  • di eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/89 e del DPR n. 503/96);

  • edilizi, funzionali ai sopraddetti interventi, di tipo conservativo e di ristrutturazione (ad es. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);

  • di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature / apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000;

  • volti alla digitalizzazione (ex art. 9, comma 2, DL n. 83/2014) tra i quali: impianti wi-fi (volti a porre a disposizione un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download);  siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti (compatibili con gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi); spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

I sopraelencati interventi devono essere realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, e devono essere conformi ai contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 in tema di Orientamenti tecnici e “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali. Sono ammissibili all’incentivo, anche gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quest’ultima data. Le spese agevolabili sono considerate “sostenute” in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR.

Tutte le spese ammissibili sottoelencate, per la parte non coperta dagli incentivi di credito d’imposta e contributo a fondo perduto, possono fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare del 22.12.2017 (pubblicato in G.U. n. 54 6.3.2018), se almeno il 50% di tali spese riguarda interventi di riqualificazione energetica.

Entro 30 giorni dal 7 novembre 2021, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo un avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi di cui alle misure sin qui descritte, inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione degli incentivi stessi.

Le istanze di ammissione dovranno avvenire  in via telematica, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Entrambi gli incentivi verranno erogati, secondo l’ordine cronologico delle istanze, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per l’anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, che verrà comunicato con avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Per finanziare la sola misura di credito d’imposta è stata deliberata un’ulteriore autorizzazione di spesa per 100 milioni di euro nel 2022.

A. Credito d’imposta

Per le spese sostenute in relazione gli interventi soprariportati,  è riconosciuto un credito d’imposta, fino all’80 per cento.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, per mezzo dei già noti servizi telematici della Agenzia delle Entrate, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al momento in cui gli investimenti sono stati effettuati, senza l’applicazione del limite massimo previsti dalla normativa (euro 700.000 annui in relazione ai crediti di imposta e dei contributi compensabili ex art. 34 L.388/2000 ed euro 250.000 annui per i crediti ex art. 1, comma 53 L. 244/2007).

Lo stesso credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente

Questo credito non concorre alla formazione di reddito (ai fini IRPEF; IRES e IRAP), né rileva per il calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa né delle componenti del reddito d’impresa.

B. Contributo a fondo perduto

Con riferimento alle spese sostenute in relazione gli interventi soprariportati è riconosciuto, oltre al credito d’imposta descritto, un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento. Il contributo, è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato, anche cumulativamente, ma comunque nel limite massimo di 100.000 euro:

- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto verrà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento. Un’anticipazione in misura massima del 30% del contributo potrà essere concessa dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche o assicurazioni in possesso dei previsti requisiti di solvibilità, o da intermediari finanziari iscritti all’albo, ovvero di cauzione.
 

Con l’art. 1 del D.L. n. 152/2021 - c.d. “Decreto PNRR”, in vigore dal 7.11.2021, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - sono stati previsti nuovi incentivi per le imprese del settore turistico al fine di migliorare la qualità dell’offerta.

Soggetti beneficiari degli incentivi

Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici.

Due tipologie di incentivi

a) credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute relativamente agli interventi sotto elencati;

b) contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute relativamente agli interventi sotto riportati.

Le due tipologie di incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi realizzati, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Sono incluse fra le spese ammissibili - tanto per la misura di credito d’imposta quanto per quella di contributo a fondo perduto – anche quelle per il servizio di progettazione, per eseguire gli interventi citati, nel rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Queste tipologie di incentivi invece non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, e devono rispettare i limiti di cui al Regolamento UE  1407/2013 in materia di aiuti di Stato “de minimis” e quelli della Comunicazione Europea 19 marzo 2020 1863 sul temporary framework.

Interventi ammessi ad incentivo

Saranno ammesse solo domande, sia relative al credito d’imposta che al contributo a fondo, aventi ad oggetto spese sostenute (incluse quelle di progettazione) per realizzare i seguenti interventi:

  • di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

  • di eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/89 e del DPR n. 503/96);

  • edilizi, funzionali ai sopraddetti interventi, di tipo conservativo e di ristrutturazione (ad es. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);

  • di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature / apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000;

  • volti alla digitalizzazione (ex art. 9, comma 2, DL n. 83/2014) tra i quali: impianti wi-fi (volti a porre a disposizione un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download);  siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti (compatibili con gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi); spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

I sopraelencati interventi devono essere realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, e devono essere conformi ai contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 in tema di Orientamenti tecnici e “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali. Sono ammissibili all’incentivo, anche gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quest’ultima data. Le spese agevolabili sono considerate “sostenute” in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR.

Tutte le spese ammissibili sottoelencate, per la parte non coperta dagli incentivi di credito d’imposta e contributo a fondo perduto, possono fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare del 22.12.2017 (pubblicato in G.U. n. 54 6.3.2018), se almeno il 50% di tali spese riguarda interventi di riqualificazione energetica.

Entro 30 giorni dal 7 novembre 2021, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo un avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi di cui alle misure sin qui descritte, inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione degli incentivi stessi.

Le istanze di ammissione dovranno avvenire  in via telematica, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Entrambi gli incentivi verranno erogati, secondo l’ordine cronologico delle istanze, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per l’anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, che verrà comunicato con avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Per finanziare la sola misura di credito d’imposta è stata deliberata un’ulteriore autorizzazione di spesa per 100 milioni di euro nel 2022.

A) Credito d’imposta

Per le spese sostenute in relazione gli interventi soprariportati,  è riconosciuto un credito d’imposta, fino all’80 per cento.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, per mezzo dei già noti servizi telematici della Agenzia delle Entrate, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al momento in cui gli investimenti sono stati effettuati, senza l’applicazione del limite massimo previsti dalla normativa (euro 700.000 annui in relazione ai crediti di imposta e dei contributi compensabili ex art. 34 L.388/2000 ed euro 250.000 annui per i crediti ex art. 1, comma 53 L. 244/2007).

Lo stesso credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente

Questo credito non concorre alla formazione di reddito (ai fini IRPEF; IRES e IRAP), né rileva per il calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa né delle componenti del reddito d’impresa. 

B) Contributo a fondo perduto

Con riferimento alle spese sostenute in relazione gli interventi soprariportati è riconosciuto, oltre al credito d’imposta descritto, un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento. Il contributo, è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato, anche cumulativamente, ma comunque nel limite massimo di 100.000 euro:

- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto verrà erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento. Un’anticipazione in misura massima del 30% del contributo potrà essere concessa dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche o assicurazioni in possesso dei previsti requisiti di solvibilità, o da intermediari finanziari iscritti all’albo, ovvero di cauzione.