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Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

Entro il 30 giugno vanno pubblicati i contributi pubblici ricevuti dalle imprese

06/06/2022 da Ufficio stampa

Si ricorda che entro il 30 giugno prossimo va adempiuto l’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, di importo almeno pari, nel complesso, a 10.000 euro, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente a quello in cui ricade l’obbligo , dalle Pubbliche amministrazioni (vedasi art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.1651) e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.332 .

Rispetto alla disciplina già in vigore (art. 1 commi 125-129 L. 124/2017), non si segnalano aggiornamenti normativi o interpretativi, salvo le proroghe in materia di decorrenza delle sanzioni introdotte dal decreto-legge 30.12.20221 e di cui abbiamo già dato notizia in data in data 8.3.2022.

Segnaliamo che  destinatari dell’obbligo sono:

a) le associazioni, onlus e fondazioni che devono assolvere all’obbligo pubblicando, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni richieste nei propri siti internet o analoghi portali digitali;

b) le imprese, per le quali (ai sensi del comma 125-bis art. L. 124/2017) l’obbligo si adempie nel seguente modo:

 - per i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa (art. 2195 c.c.) la pubblicazione deve avvenire attraverso l’indicazione degli importi e delle informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato; 

- per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.) e per i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e micro-imprese ex art 2435-ter del cod. civ.3) il predetto obbligo di di pubblicazione va assolto analogamente a quanto previsto per onlus, associazioni e fondazioni, ovvero mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la normativa prevede che la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati, a condizione che l’esistenza di tali aiuti venga dichiarata dai soggetti obbligati nella nota integrativa di bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il comma 125-ter della L. n. 124/2017 dispone che l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs 33 del 2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. 

Il servizio di Confcommercio Trentino

Confcommercio Trentino mette a disposizione dei propri Soci privi di sito Internet uno spazio sul Sito dell’Associazione ove adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla legge.

I Soci interessati ad avvalersi del servizio, sono pregati di compilare il seguente modulo online per richiedere la pubblicazione sulla pagina www.unione.tn.it/trasparenza-associati.

Ulteriori approfondimenti sono rinvenibili anche nella news del 15 giugno 2020.