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Pagamenti con Pos, il Consiglio di Stato blocca le sanzioni

No alle sanzioni previste dal Codice Penale in caso di mancata accettazione del pagamento con carta di credito o bancomat

03/07/2018 da Ufficio stampa

Come noto l'articolo 15, comma 5, del decreto legge n. 179/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, dispone che “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. (...)”.

Ad oggi non sono previste specifiche sanzioni per la violazione di tale obbligo normativo.

In proposito, il Consiglio di Stato ha recentemente espresso parere negativo sullo "Schema di Regolamento sulle sanzioni amministrative in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici" messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per rendere più incisivo l’obbligo di accettare la moneta elettronica in vigore ormai dal giugno 2014.

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha “bocciato” il tentativo di estendere le sanzioni previste dall'articolo 693 del codice penale in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico in quanto moneta avente corso legale.

Di conseguenza, per il momento, pur sussistendo un obbligo per gli esercizi commerciali e i professionisti di garantire il pagamento anche con carta di credito o bancomat, non è prevista alcuna sanzione in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici.

Informazioni

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla Segreteria della propria Associazione e all’Ufficio legislativo (0461/880111).