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Il calendario delle novità previste dal Governo Draghi

Pandemia, le disposizioni per tornare alla normalità

La sintesi del Decreto Legge n. 24/2022: nuove regole in materia di green pass, quarantene e mascherine

28/03/2022 da Ufficio stampa

Con il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” sono previste nuove regole in materia di green pass, quarantene e mascherine

Riportiamo una sintesi delle disposizioni di interesse per gli operatori associati.

Graduale eliminazione del green pass base

L’articolo 6 del nuovo provvedimento modifica la disciplina relativa al green pass base, di cui all’art. 9-bis del D.L. 52/2021, a decorrere dal 1° aprile 2022.

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l'accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, ma solo al chiuso – per quelli all’aperto invece il green pass non è più previsto - da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti, che siano ivi alloggiati (per i quali non è più previsto il green pass);
  3. concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati;
  5. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Sempre dal 1° aprile non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere a determinati luoghi e attività quali:

  1. servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.);
  2. attività commerciali (anche diverse da quelle volte ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona di cui al DPCM 21 gennaio 2022);
  3. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari.

Green pass e obbligo vaccinale nel settore privato 

Con riferimento alla certificazione verde cd. base e agli obblighi vaccinali nei luoghi di lavoro nel settore privato, le nuove disposizioni (artt. 6 – 8) prevedono quanto segue:

  • la proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass base” a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, (decreto Riaperture);
  • a decorrere dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento) l’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione (cd. “green pass rafforzato”) per l’accesso nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni, viene sostituito con l’obbligo degli stessi di possesso ed esibizione, su richiesta, del “green pass base” fino alla data del 30 aprile 2022;
  • viene fissato al 31 dicembre 2022 il termine per l’obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, permanendo per gli stessi l’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione, cd. “green pass rafforzato”.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato 

L’articolo 7 modifica la disciplina relativa al green pass rafforzato di cui all’art. 9-bis. 1 del D.L. 52/2021 (decreto Riaperture) a decorrere dal 1° aprile 2022.

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione), l'accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le sole attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  2. convegni e congressi;
  3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le sole attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  4. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  5. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  7. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

A seguito delle modifiche normative a decorrere dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario il green pass (né rafforzato né base) per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo all’aperto da qualsiasi esercizio (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali, come detto, resta l’obbligo del green pass base);
  • alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
  • musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
  • sagre e fiere, per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso del green pass rafforzato per l'accesso all'evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.

Isolamento e autosorveglianza 

L’articolo 4, modificando il corpo del DL n. 52/2021 (decreto Riaperture) prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022, alle persone risultate positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione, è fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora (regime di isolamento). 

Sempre a decorrere dal 1° aprile 2022, invece, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, non si applica l’obbligo di isolamento, bensì il regime dell’autosorveglianza. Avranno pertanto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 nonché l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente, del referto con esito negativo.

Le modalità attuative delle predette disposizioni saranno definite con circolare del Ministero della salute.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

In base all’articolo 5 del nuovo provvedimento che modifica il D.L. 52/2021 (decreto Riaperture) a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi e luoghi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Inoltre, sempre fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra citati e con esclusione delle abitazioni private, sull’intero territorio nazionale;
  • nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Si conferma l’esclusione dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale, i lavoratori – compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – al fine di rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) possono utilizzare le mascherine chirurgiche.

 

***

 

Il nuovo decreto legge, inoltre, al fine di favorire il rientro nell’ordinario a seguito della cessazione dello stato di emergenza prevede che: 

fino al 31 dicembre 2022 possono essere adottate una o più ordinanze (articolo 2), al fine di adeguare all’evoluzione dello stato pandemico le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza in scadenza al 31 marzo 2022, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Tali ordinanze, che dovranno essere adottate su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti ed avranno efficacia limitata al 31 dicembre 2022, potranno contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea;

a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico (art. 3) il Ministro della salute, con propria ordinanza può:

  • adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  • introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti, sentiti i Ministri competenti per materia.

Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 

L’articolo 10 reca alcune proroghe dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 ed in particolare: 

  • viene prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da Covid-19 di cui all’art. 17-bis, commi 1 e 6, D.L n. 18/2020;
  • viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale, che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono assicurare ai soggetti c.d. “fragili”, ovvero ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità;
  • contestualmente, fino al 30 giugno 2022, l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, ovvero connessa alle condizioni suddette, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Vengono, inoltre, prorogate fino al 30 giugno 2022, infine, le disposizioni in materia di lavoro agile (cd. smart working) di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020. Nello specifico, oltre a restare in vigore le procedure semplificate per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, possono continuare ad applicarsi modalità di lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato anche in assenza della sottoscrizione degli accordi individuali.

Sanzioni e controlli 

Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle seguenti disposizioni del D.L. 52/2021 come da ultimo modificato:

  • sulle certificazioni verdi per i soggetti provenienti da Stati esteri 
  • sul possesso del green pass base e green pass rafforzato;
  • sull’autosorveglianza; 
  • sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  • delle ordinanze sulle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero;

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.

Dopo una violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass rafforzato per accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e in caso di partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso – di cui al nuovo art. 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g) - si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Si dispone infine che le sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. 19/2020 e dall’art. 2 del DL 33/2020, continuano a trovare applicazione nei casi in cui siano espressamente richiamate da disposizioni vigenti.

 

 

Il calendario del Governo


Green pass rafforzato dal 1° aprile al 30 aprile per l’accesso a
  • Piscine, centri natatori, palestre, centri benessere anche all’interno delle strutture ricettive
  • Centri culturali, sociali, ricreativi
  • Feste al chiuso
  • Sale gioco, scommesse, bingo
  • Discoteche, sale da ballo
  • Spettacoli ed eventi sportivi al chiuso
Green pass base dal 1° aprile al 30 aprile per l’accesso a
  • Mense e catering su base contrattuale
  • Bar e ristoranti al chiuso
  • Concorsi pubblici
  • Corsi di formazione
  • Spettacoli ed eventi sportivi all’aperto
  • Luoghi di lavoro per tutti i lavoratori compresi gli over 50
Nessun green pass dal 1° aprile per l’accesso a
  • Bar e ristoranti all’aperto
  • Alberghi (solo per i clienti alloggiati)
  • Attività di servizio alla persona (estetisti, parrucchieri, ecc.)
  • Negozi
  • Uffici pubblici, poste, banche
  • Musei 
  • Centri termali, parchi tematici e divertimento
  • Impianti di risalita
  • Cerimonie pubbliche
  • Sagre e fiere
Mascherine dal 1° aprile al 30 aprile
  • Ffp2 su mezzi di trasporto compresi impianti di risalita non aperti e spettacoli culturali, teatrali e sportivi sia al chiuso che all’aperto
  • Nei luoghi al chiuso e in sale da ballo, discoteche e locali simili (tranne durante il ballo)
  • Nei luoghi di lavoro
Isolamento, quarantene, autosorveglianza dal 1° aprile
  • Isolamento per positivi al covid-19 fino ad esito negativo di un test
  • Autosorveglianza per i contatti stretti con un positivo (ffp2 per dieci giorni, test con sintomi o dopo 4 giorni dall’ultimo contatto)

 

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio legislativo o alla Segreteria della propria Associazione (tel. 0461/880111)