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Lo prevede un’ordinanza del sindaco

Porte chiuse di negozi, bar e ristoranti se il riscaldamento è acceso: dal 9 gennaio al 31 marzo

Obiettivo: limitare gli sprechi di energia e l’inquinamento atmosferico. Il divieto non riguarda i locali dotati di “lame d’aria”

09/01/2023 da Ufficio stampa

Dal 9 gennaio fino al 31 marzo 2023 su tutto il territorio del Comune di Trento sarà vietato tenere aperte le porte di negozi, bar e ristoranti se il riscaldamento è acceso. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco Franco Ianeselli, che richiama quanto deciso l’estate scorsa per limitare lo spreco di energia legato all’uso aria condizionata. Il provvedimento dispone che qualora “siano in funzione impianti di riscaldamento degli ambienti, vengano mantenute chiuse tutte le aperture che si affacciano sull’esterno”. Dunque le porte dei locali possono essere aperte per il tempo tempo necessario all’entrata e all’uscita delle persone, alle operazioni di carico/scarico merci e all’aerazione. Il divieto non riguarda negozi, bar e ristoranti le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente all’esterno (ad esempio quelli all’interno dei centri commerciali) oppure dotati di dispositivi come le lame d’aria (in funzione) che, pur comportando un certo consumo di energia elettrica, consentono comunque, nel bilancio complessivo, un risparmio energetico perché evitano la dispersione termica.

L’ordinanza è basata sul presupposto che uno scorretto utilizzo degli impianti di climatizzazione incide direttamente sul fabbisogno energetico generando un aumento significativo del consumo rispetto al normale con conseguente spreco di energia e combustibile e con incremento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici. 

Nello specifico, l'ordinanza prevede: "che dal 9 gennaio al 31 marzo 2023, su tutto il territorio del Comune di Trento, ove siano in funzione impianti di riscaldamento degli ambienti, vengano mantenute chiuse tutte le aperture che si affacciano sull’esterno degli esercizi commerciali, di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all’entrata ed all’uscita delle persone ed alle operazioni funzionali all’esercizio (carico/scarico merci e simili) e garantendo la regolare aerazione dei locali".

"Sono esclusi - si legge nell'atto - gli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente all’esterno (ad esempio negozi all’interno di centri commerciali) oppure dotati di dispositivi idonei ad evitare la dispersione termica dall’interno dell’esercizio commerciale (ad esempio lame d’aria) che siano tenuti in funzione".

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa compresa tra gli 83 e i 498 euro. 

 

Scarica l'ordinanza 1/2023