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Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

14/12/2021 da Ufficio stampa

Il 15 dicembre 2021 entrerà in vigore il Decreto Legislativo n.198/2021, il quale contiene le nuove disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari (si tratta di un adeguamento e coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 633/2019).

La nuova disciplina abroga quindi l’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Le nuove disposizioni forniscono una definizione di quali sono le pratiche commerciali vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza e perché imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

La nuova disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, ma non riguarda i contratti di cessione conclusi tra fornitori e consumatori.

In questo  nuovo decreto sono contenute una serie di definizioni e principi generali, tra i  quali sinteticamente si segnalano quelli relativi: agli elementi essenziali dei contratti di cessione (ad es. forma scritta, accordo quadro, durata non inferiore a 12 mesi), alle pratiche commerciali sleali vietate (termini per il versamento del corrispettivo, interessi di mora, modifica unilaterale, annullamento dell’ordine) e alle altre pratiche commerciali sleali, alla disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari (previste solo per l’invenduto o per mezzo di accordo scritto con il fornitore). Queste disposizioni del decreto costituiscono norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.

L’obbligo di durata annuale non si applica però ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e pubblici esercizi).

Vista la natura di norme imperative delle disposizioni contenute nel decreto, sono state pure introdotte numerose nuove sanzioni amministrative pecuniarie (art. 10)  per l’approfondimento delle quali si rinvia all’art. 10 del predetto decreto.

Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 ed ogni caso, il decreto prevede che non è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della medesima legge.

 

Scarica le sanzioni (art. 10)

Decreto Legislativo n.198/2021