Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

11/05/2022 da Ufficio stampa

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.198/2021, il quale contiene le nuove disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari (si tratta di un adeguamento e coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 633/2019). Entro il 15 giugno 2022 i contratti in corso di esecuzione dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

La nuova disciplina abroga varie disposizioni di legge tra le quali l’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che disciplinava gli elementi essenziali del contratto di cessione tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari.

La disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, ma non riguarda i contratti di cessione conclusi tra fornitori e consumatori. Conseguentemente la normativa opera per i soli contratti “business to business”.

Le nuove disposizioni forniscono una definizione di quali sono le pratiche commerciali vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza e/o perché imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

In questo nuovo decreto sono contenute una serie di definizioni e principi generali, tra i quali sinteticamente si segnalano quelli relativi: agli elementi essenziali dei contratti di cessione (ad es. forma scritta, accordo quadro, durata non inferiore a 12 mesi), alle pratiche commerciali sleali vietate (termini per il versamento del corrispettivo, esclusione degli interessi di mora, modifica unilaterale, annullamento dell’ordine), alla disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari (consentite solo per l’invenduto a rischio di deperibilità o per operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore per mezzo di accordo scritto).

Queste disposizioni del decreto costituiscono norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, e conseguentemente ogni pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni comporta la nullità della clausola, ma non del contratto.

L’obbligo di durata annuale dell’accordo contrattuale non si applica però ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e pubblici esercizi).

Vista la natura di norme imperative delle disposizioni contenute nel decreto, sono state pure introdotte numerose sanzioni amministrative pecuniarie (art. 10 del decreto a cui si rinvia). L’autorità che dovrà occuparsi dell’attività di accertamento delle violazioni delle predette norme imperative e dell’irrogazione delle relative sanzioni è ICQRF, con l’ausilio del Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Le denunce degli operatori relative alle pratiche sleali vietate devono essere presentate all’ICQRF, anche in forma riservata.

Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 ed ogni caso, il decreto prevede che non è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della medesima legge.

Informazioni

Ufficio legislativo, avv. Alberto Pontalti (tel. 0461/880325).