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RAEE di piccole dimensioni

Dal 22 luglio 2016 sono operative le nuove modalità semplificate per il ritiro gratuito uno contro zero""

Informiamo gli operatori interessati che il 22 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto 31 maggio 2016, n. 121 recante le nuove modalità di ritiro semplificate dei “RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm”, provenienti dai nuclei domestici (pubbl. G. U. 7 luglio 2016).
Si tratta dei RAEE di piccolissime dimensioni, quali smartphone, tablet, radio, tostapane, rasoi, phon, frullatori, ecc., che l’utilizzatore finale può conferire presso il punto vendita senza obbligo di acquisto di apparecchiatura di tipo equivalente. Per tutti gli altri RAEE continua, invece, ad applicarsi la disciplina del ritiro “uno contro uno” di cui al DM n. 65/2010.

Soggetti obbligati al ritiro

L’obbligo del ritiro “uno contro zero” riguarda i distributori con superficie di vendita di RAEE al dettaglio di almeno 400 mq.
Viene lasciata la facoltà – e non l’obbligo – di fare il ritiro secondo il criterio dell’uno contro zero ai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore ai 400 mq e ai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (vendita online).

Modalità di gestione dei RAEE

Sotto il profilo operativo, le semplificazioni introdotte riguardano prevalentemente le modalità di raccolta e di gestione di questi piccoli RAEE. Innanzitutto il ritiro può essere fatto anche in un luogo che si trova in “prossimità immediata” del punto vendita, non necessariamente all’interno, ma comunque di pertinenza dello stesso. I contenitori di raccolta messi a disposizione del consumatore finale devono rispettare determinate caratteristiche ma non devono essere necessariamente presidiati dal distributore. In particolare i contenitori devono essere:

  • adeguatamente segnalati;
  • preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita e, qualora non siano collocati all’interno del punto di vendita, ubicati in un’area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici e, comunque, facilmente ricollocabili all’interno dei punti vendita a fine giornata;
  • predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l’ambiente e la salute umana;
  • strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili  anche  attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti;
  • riportare visibilmente l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.

I distributori hanno l’obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro
e del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.

Raccolta e trasporto

I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati con le modalità “uno contro zero” sono raggruppati presso il deposito allestito nel magazzino/punto vendita (c.d. luogo di raggruppamento) in attesa di essere trasportati presso il centro di raccolta. Il relativo contenitore deve essere:

  • collocato in un luogo non accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati, dotato di pavimentazione e riparato dalle acque meteoriche e dall’azione del vento;
  • allestito in modo tale da assicurare che i RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi.

I distributori che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell’«uno contro uno» hanno la possibilità di utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni.

Lo svuotamento del contenitore di raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni dovrà essere fattoogni sei mesi o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 kg e, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.

Al momento dello svuotamento di detto contenitore, i distributori sono tenuti a compilare il modulo di carico e scarico (allegato I al decreto), a sottoscriverlo e contrassegnarlo con un numero progressivo. I moduli così compilati dovranno essere conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto (allegato II al decreto). Il documento di trasporto dovrà essere utilizzato dal distributore, o da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente per il trasporto dei RAEE dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta.

Vendite a distanza

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, qualora decidano di effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni  provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’«uno contro zero», potranno avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non  opera mediante tecniche di comunicazione a distanza. L’importante è che l’utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente e che tale ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che avrebbe sostenuto in caso di vendita non a distanza.

Il decreto ed i relativi allegati sono scaricabili qui.

Informazioni

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi, 0461/880326).